Divieto di detenzione armi e valutazione discrezionale di affidabilità (TAR Calabria n. 1188 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sull’affidabilità del soggetto ai fini del rilascio o del mantenimento dei titoli di polizia in materia di armi costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile in sede giurisdizionale solo ab externo, per illogicità o irragionevolezza manifesta. L’amministrazione non è tenuta ad accertare la rilevanza penale del comportamento posto a base del diniego, essendo sufficiente una valutazione autonoma del fatto, anche per meri indizi, idonea a fondare il giudizio prognostico di inaffidabilità. Il diniego di licenza e la revoca del porto d’armi non richiedono un oggettivo ed accertato abuso delle armi, bastando il motivato accertamento che il soggetto non dia affidamento di non abusarne. L’assenza di una condanna penale non impedisce l’adozione del provvedimento restrittivo.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Prefetto ha respinto la richiesta di riesame del decreto di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, adottato in conseguenza del suo deferimento alla Procura della Repubblica e delle frequentazioni con soggetti controindicati.
Avverso tale atto il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione, la violazione degli artt. 11, 39 e 43 R.D. n. 773/1931 e l’eccesso di potere, sostenendo l’insussistenza dei presupposti del provvedimento, fondato su un isolato episodio risalente al 2014 e dunque privo di attualità del pericolo. La richiesta di tutela cautelare è stata respinta con ordinanza non impugnata. La Prefettura si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricognizione della cornice normativa. L’art. 11 R.D. n. 773/1931 disciplina i casi di diniego obbligatorio e facoltativo delle autorizzazioni di polizia; l’art. 43 R.D. n. 773/1931 individua i reati che comportano l’automatismo preclusivo e, al comma 2, consente di ricusare la licenza ai condannati per delitto diverso e a chi non può provare la buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
Nel caso concreto il provvedimento si fonda sull’art. 43, comma 2, R.D. n. 773/1931. Da tale precetto il TAR desume che il giudizio circa l’affidabilità del singolo sull’utilizzo delle armi rientra nella discrezionalità amministrativa e non è sindacabile nel merito, se non ab externo a fronte di un apprezzamento illogico e irragionevole. All’autorità procedente spetta un ampio margine valutativo sui presupposti del rilascio o del mantenimento dei requisiti per il possesso delle armi.
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui non è necessario che il comportamento da cui emerge il presupposto dell’atto negativo sia acclarato nella sua rilevanza penale, bastando l’autonoma valutazione del comportamento medesimo per prevenire effetti negativi per la sicurezza pubblica (Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 maggio 2021, n. 3819). È sufficiente che emerga, anche per meri indizi, l’assenza della perfetta sicurezza circa il buon utilizzo delle armi, senza necessità di istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 7 gennaio 2021, n. 137).
Il compendio posto a base del diniego resiste ai rilievi. Il provvedimento è ragionevole e coerente, oltre che adeguatamente motivato per relationem rispetto a un precedente rigetto di riesame del 2019. Risultano decisivi le frequentazioni con soggetti controindicati e il deferimento alla Procura, originato da un controllo in cui il ricorrente avrebbe assunto contegno aggressivo e minacciato di iniziare a sparare. L’assenza di una condanna penale non assume rilievo contrario, stante l’assenza di necessità di una condanna ai fini dell’adozione di provvedimenti di revoca o diniego di titoli di polizia (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 14 aprile 2023, n. 591).
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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