Ottemperanza improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: la rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo estero priva di vantaggio l’esecuzione forzata (TAR Lazio n. 11019 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta rinuncia dell’interessato all’istanza originaria, su cui si fondava l’obbligo di provvedere statuito con la sentenza da eseguire, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. In tale evenienza, un eventuale esito favorevole non sarebbe in grado di arrecare alcuna utilità concreta al ricorrente, atteso che la pretesa sostanziale azionata è venuta meno per volontà dello stesso. La fattispecie va distinta dalla cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., la quale postula invece che l’Amministrazione abbia integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente nel corso del giudizio.
Il Fatto
La ricorrente aveva proposto ricorso avverso il silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, in Spagna. Con la sentenza n. 3470/2025 il TAR Lazio aveva accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di provvedere e nominando, per il caso di perdurante inerzia, un commissario ad acta.
Rimasta inerte l’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un nuovo commissario ad acta. Il Tribunale, con ordinanza del 13 marzo 2026, ha richiesto chiarimenti all’Amministrazione e concesso un’ulteriore proroga di sessanta giorni per provvedere, con l’avviso che, in caso di ulteriore ritardo, sarebbe stata valutata la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria.
La Motivazione della Corte
Il Ministero ha riscontrato l’istanza istruttoria rappresentando che la ricorrente aveva presentato formale rinuncia all’istanza di riconoscimento, finalizzata alla partecipazione ai percorsi di specializzazione di cui all’art. 7 del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.
Il Collegio ha rilevato che tale rinuncia, acquisita al protocollo ministeriale in data 16 marzo 2026, priva la ricorrente dell’interesse alla definizione del giudizio di ottemperanza. Un eventuale esito favorevole, infatti, non potrebbe arrecare alcun vantaggio in ordine alla pretesa sostanziale originariamente azionata, essendo venuta meno per volontà della stessa interessata.
Il Tribunale ha escluso che nella fattispecie ricorra la cessazione della materia del contendere, in quanto la pretesa originaria non risulta essere stata soddisfatta dall’Amministrazione: il Ministero non ha pronunciato il riconoscimento del titolo, ma è stata la ricorrente a rinunciarvi per poter partecipare ai corsi Indire, all’esito dei quali potrà conseguire la specializzazione.
Pertanto, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione dell’esito in rito del giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.