L’interdittiva antimafia si fonda sulla pluralità degli indizi, non solo sulle condanne (TAR Sicilia n. 477 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’informazione antimafia interdittiva non richiede, quale presupposto, l’accertamento di condanne penali definitive né la sussistenza di altri provvedimenti del giudice penale. Il rischio di infiltrazione mafiosa si valuta con ragionamento induttivo di tipo probabilistico, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, secondo il criterio del “più probabile che non”. La pendenza di procedimenti per reati spia e i mutamenti negli assetti societari, ove complessivamente valutati, possono fondare il giudizio del Prefetto. Gli atti endoprocedimentali i cui contenuti sono trasfusi nel provvedimento finale non sono autonomamente impugnabili. È inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, l’impugnativa dell’interdittiva emessa verso altro soggetto, non destinatario della lesione diretta.
Il Fatto
La società ricorrente impugna l’informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura UTG di Enna il 18.07.2023, oltre al provvedimento interdittivo diretto a una distinta società, assunto come atto presupposto. Deduce violazione degli artt. 3, 10 e 24 della legge n. 241/1990, degli artt. 84 e 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011, e eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, lamentando il diniego di accesso al materiale istruttorio.
La ricorrente contesta la riconducibilità della compagine al socio e il rilievo attribuito al solo rapporto di parentela, sostenendo che il subentro della madre ottantaquattrenne garantirebbe l’impermeabilità aziendale. Propone poi ricorso per motivi aggiunti in materia di accesso, e ulteriori motivi aggiunti avverso le informative della Questura e del Comando Provinciale dei Carabinieri e le risultanze del CED.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio nega la riunione con il separato giudizio sulla risoluzione della convenzione comunale, trattandosi di misura organizzatoria rimessa a valutazioni di opportunità, stante l’autonomia delle impugnazioni e l’irrilevanza dell’esito del presente giudizio sulla legittimità della risoluzione, da accertare secondo il principio del tempus regit actum.
Nel merito, il ricorso introduttivo è in parte inammissibile per carenza di legittimazione attiva quanto all’impugnativa dell’interdittiva relativa all’altra società: solo il destinatario patisce la lesione immediata e diretta richiesta dall’art. 7, comma 1, cod. proc. amm., non essendo configurabile un interesse personale e diretto della ricorrente, né potendosi contestare tardivamente un atto divenuto inoppugnabile, pena l’elusione dei termini decadenziali. La Corte richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 539 del 2019 e l’Adunanza Plenaria n. 3/2022.
Passando al quadro indiziario, il Collegio ribadisce che la misura ha carattere di informazione antimafia interdittiva e non esige condanne né altri provvedimenti penali, essendo espressione di ampia discrezionalità e potendo sorreggersi su elementi sintomatici. Richiama Ad. Plen. n. 3/2018, Cons. Stato n. 2585 del 2022 e n. 964 del 2024, oltre al disposto dell’art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, che delinea una fattispecie di pericolo anche solo potenziale.
Nel caso concreto rilevano la pendenza di procedimenti per intestazione fittizia, usura ed estorsione a carico dei fratelli coinvolti, la condanna del 2010 per traffico illecito di dati e la confisca patrimoniale, nonché il subentro della madre quale amministratore unico. Quest’ultimo, secondo la Prefettura, disvela l’intento elusivo della normativa antimafia; e la difesa della ricorrente ha ammesso che la gestione avviene per conto e su indicazioni del figlio agli arresti domiciliari. Tali elementi, valutati unitariamente, rendono non illogica la prognosi di permeabilità dell’impresa: non si configura automatismo, ma apprezzamento complessivo del rischio.
Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio richiama l’ordinanza collegiale n. 305 del 2024, non impugnata, sull’accesso; le censure avverso gli atti presupposti sono dichiarate inammissibili, perché endoprocedimentali e trasfusi nel provvedimento finale, e comunque infondate. Il ricorso è quindi in parte inammissibile e per il resto rigettato, con condanna alle spese di lite liquidate in € 2.000,00.
Nota della Redazione
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