Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale per l’esecuzione tardiva della carta del docente (TAR Lombardia n. 2484 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuto adempimento, sia pure tardivo, da parte dell’Amministrazione del comando contenuto nella sentenza azionata, successivamente alla proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, non essendo più configurabile un interesse concreto della parte ricorrente all’adozione di una pronuncia di merito. Tuttavia, l’esecuzione spontanea intervenuta solo a seguito dell’instaurazione del giudizio non elide la soccombenza virtuale della Pubblica Amministrazione, che rimane pertanto tenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, secondo il criterio della soccombenza virtuale applicato in ragione della tardività dell’adempimento.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto di fruire del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito dell’importo complessivo di euro 1.000,00. A seguito della mancata esecuzione spontanea della sentenza nel termine di legge, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l’adozione dei provvedimenti sostitutivi e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che, con nota depositata in atti, la parte ricorrente aveva rappresentato l’intervenuto adempimento da parte dell’Amministrazione, che in data successiva alla notificazione del ricorso aveva provveduto all’accredito delle somme dovute a titolo di carta del docente. In ragione di tale circostanza, il Collegio ha ritenuto che fosse venuto meno l’interesse alla decisione, risultando conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Quanto al regime delle spese di lite, il Tribunale ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, rilevando come la Pubblica Amministrazione avesse adempiuto al comando giudiziale solo dopo la proposizione del ricorso. L’esecuzione tardiva non è stata pertanto ritenuta idonea a escludere la condanna alle spese, che è stata disposta a carico del Ministero. Il Collegio ha richiamato, sul punto, il precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221, con riguardo all’entità delle somme da liquidare in controversie di carattere seriale, quale quella in esame, che non comportano l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
La liquidazione delle spese è stata pertanto determinata nella misura di euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con espressa distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il TAR ha inoltre precisato che la pronuncia concerne l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario avente a oggetto la carta del docente per il personale a tempo determinato, questione di natura seriale, e ha ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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