Ottemperanza al decreto ingiuntivo esecutivo e termine dilatorio di 120 giorni (TAR Sicilia n. 3503 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo a seguito di mancata opposizione, il creditore non è tenuto a fornire la prova del passaggio in giudicato del provvedimento monitorio, giacché a ciò supplisce la dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. L’eventuale opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. non priva di efficacia esecutiva ipso iure il decreto, ma ne consente soltanto la sospensione secondo i criteri dell’art. 649 c.p.c. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e deve essere verificato al momento della notifica del ricorso per ottemperanza. Accertata la persistente inottemperanza dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina il pagamento entro un termine e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

Il Fatto

Con decreto ingiuntivo n. 351/2025 del 14 febbraio 2025 il Tribunale di Catania ingiungeva al Comune di Zafferana Etnea di pagare alla società ricorrente la somma di € 10.230,05 a titolo di interessi moratori maturati sulla sorte capitale corrisposta con ritardo, oltre alle spese del procedimento monitorio. Il decreto, non opposto, veniva dichiarato esecutivo in data 29 aprile 2025 e, in pari data, notificato in copia conforme all’originale ai fini dell’esecuzione unitamente al decreto di esecutorietà.

Nonostante la notifica, l’amministrazione non eseguiva il pagamento. La società, ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione delle azioni esecutive nei confronti della P.A., proponeva ricorso per ottemperanza notificato il 1° ottobre 2025. Il Comune non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare il profilo della tempestività dell’azione. Verifica che il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e successive modifiche, risulti rispettato: la notifica del ricorso, avvenuta il 1° ottobre 2025, segue di 154 giorni la notifica del decreto dichiarato esecutivo. La condizione di procedibilità è dunque integrata.

Il Tribunale si sofferma poi sull’onere probatorio a carico della ricorrente. Nel caso delle sentenze del giudice ordinario è richiesta la dimostrazione del passaggio in giudicato; per il decreto ingiuntivo, invece, tale prova non occorre, perché a essa supplisce la dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. Il Collegio argomenta che una eventuale opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. non priva di efficacia esecutiva ipso iure il provvedimento monitorio, ma si limita a renderne possibile la sospensione secondo i criteri dell’art. 649 c.p.c. Il titolo conserva quindi attitudine esecutiva fino a un eventuale provvedimento di segno contrario.

Nel merito, la pretesa trova fondamento nel decreto ingiuntivo non opposto. Il Collegio accoglie il ricorso e ordina al Comune di procedere al pagamento della somma dovuta, oltre spese e accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre tale termine, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune, con ulteriori 60 giorni per assicurare l’esecuzione del titolo.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, con accessori di legge. La sentenza è dichiarata esecutiva a cura dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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