Interdittiva antimafia legittima per cointeressenze economiche nel rapporto di coniugio (TAR Sicilia n. 3159 del 24.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’interdittiva antimafia ha natura cautelare e risponde alla funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione: non richiede la prova di un fatto, ma la presenza di indizi dai quali, secondo un giudizio prognostico di tipo probabilistico, risulti “più probabile che non” il pericolo di infiltrazione mafiosa. Il rapporto di coniugio con un soggetto fortemente controindicato, per la sua intensità e in mancanza di indici di dissociazione, è elemento pregnante, che unito a cointeressenze economiche e a condotte elusive assume rilievo sintomatico. L’art. 92, comma 2 bis, del d.lgs. n. 159/2011, pur modellato sul contraddittorio cartolare degli artt. 10 e 10-bis della legge n. 241/1990, non impone all’Amministrazione la puntuale e analitica confutazione delle osservazioni procedimentali, essendo sufficiente che il provvedimento dimostri di averle tenute in considerazione. L’ammissione dell’impresa al controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011, intervenuta dopo l’adozione dell’interdittiva, costituisce fatto sopravvenuto ininfluente sul giudizio di permeabilità, in applicazione del principio tempus regit actum.

Il Fatto

La titolare di una ditta individuale agricola impugna l’interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Enna il 23 agosto 2023, dopo che una precedente misura era stata annullata dal TAR per omessa audizione della destinataria. Il nuovo provvedimento richiama gli elementi di controindicazione già rappresentati e aggiunge la scarcerazione per fine pena del coniuge, tornato a convivere con la ricorrente, e le vicende dell’impresa agricola di un figlio, costituita e rapidamente dismessa dopo l’avvio del contraddittorio.

La ricorrente articola sette motivi, deducendo vizi procedimentali, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dei principi eurounitari e della libertà di iniziativa economica. L’Amministrazione resiste, valorizzando la lettura complessiva degli indizi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge i primi due motivi di ordine procedimentale. Rileva che l’art. 92, comma 2 bis, del d.lgs. n. 159/2011 non replica l’onere motivazionale degli artt. 10 e 10-bis della legge n. 241/1990 e che la presentazione di osservazioni non impone la loro analitica confutazione. L’illegittimità si configura solo se l’esame sia stato del tutto omesso e le osservazioni avrebbero potuto condurre a un provvedimento di contenuto diverso. Nel caso concreto le osservazioni risultano acquisite e valutate, mentre la scarcerazione del coniuge e le vicende dell’impresa del figlio costituiscono fatti noti all’interessata e ragioni di confutazione, non elementi istruttori preesistenti non comunicati.

Sul merito, il TAR richiama i consolidati indirizzi in materia: la valutazione prefettizia ha spiccato profilo discrezionale ed è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento. La prognosi di infiltrazione mafiosa si fonda su elementi anche penalmente non rilevanti. Quanto ai vincoli parentali, la loro rilevanza discende dalla struttura clanica della mafia e dalla possibile influenza reciproca all’interno della famiglia, desunta da circostanze obiettive quali la convivenza e la cointeressenza economica.

Applicando tali principi, il Collegio ritiene adeguatamente circostanziata la caratura criminale del coniuge, condannato per art. 416-bis cod. pen. per appartenenza a “Cosa nostra”. Constata che il rapporto di coniugio non è venuto meno e che mancano indici di dissociazione; il marito, scarcerato, è tornato a convivere con la ricorrente. A ciò si aggiungono la comproprietà di immobili e fondi agricoli e i pregressi rapporti lavorativi del coniuge e del figlio con l’azienda. Il giudizio prognostico complessivo non è dunque manifestamente irragionevole.

Il TAR reputa inoltre sintomatica la sequenza temporale delle vicende dell’impresa del secondo figlio: costituzione, contratto di affitto quindicennale e dismissione, tutti immediatamente successivi alle rispettive comunicazioni di avvio. La brevissima durata dell’impresa rispetto al contratto e l’incongruenza con gli interessi professionali del figlio convergono verso un ragionevole sospetto di elusione della normativa antimafia.

Quanto al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011, il Collegio lo qualifica come fatto sopravvenuto ininfluente, privo di accertamento vincolante sul rischio di infiltrazione. I motivi sulla compatibilità eurounitaria e costituzionale sono respinti in linea con la giurisprudenza consolidata, che richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 57/2020. Il ricorso è infondato e le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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