Divieto di diniego paesaggistico in sanatoria che ignori nulla osta già rilasciati (TAR Sicilia n. 3162 del 24.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di parere della Soprintendenza sull’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica di opere oggetto di condono edilizio è viziato per difetto di istruttoria e di motivazione quando omette di considerare, e persino di menzionare, i nulla osta favorevoli già rilasciati dalla stessa amministrazione sulle medesime opere. La dichiarazione di compatibilità paesaggistica formalizzata in precedenti atti permane efficace finché non sia ritualmente superata in autotutela. L’inutile decorso del termine per provvedere non esonera l’amministrazione dal valutare la sussistenza dei presupposti dell’esercizio del potere di annullamento d’ufficio. Il vizio dell’atto si riflette sulla legittimità del diniego opposto all’istanza di sanatoria.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato la nota con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina ha respinto la richiesta di parere ex art. 32, comma 43, legge n. 326/2003 in relazione a una domanda di concessione in sanatoria riguardante un vano wc e un locale tecnico. La vicenda trae origine da un precedente rilascio di parere favorevole della stessa Soprintendenza sul wc nel 2002 e su un locale tecnologico nel 2013.

Il Comune aveva inizialmente negato il condono; il C.G.A.R.S., in sede di ricorso straordinario, aveva qualificato gli interventi come pertinenze del fabbricato principale, e il Comune aveva revocato il diniego, ravvisando la tipologia dell’abuso in quella dell’accertamento di compatibilità paesaggistica. A seguito della sentenza della Corte costituzionale sul terzo condono in Sicilia e della circolare dipartimentale, la Soprintendenza ha adottato il diniego impugnato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il secondo motivo, relativo al difetto di istruttoria, assorbiti gli altri. L’istruttoria disposta in corso di causa ha confermato che la Soprintendenza, con nota del 23 dicembre 2002, aveva espresso nulla osta alla conservazione del wc e, con nota del 16 febbraio 2013, aveva rilasciato parere favorevole di accertamento ai sensi dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004 per il locale tecnologico.

La difesa regionale ha ammesso che la pratica era stata esaminata e che la Soprintendenza, ritenendo erroneamente possibile il rilascio di nulla osta paesaggistici per i vani tecnici, aveva rilasciato il parere favorevole; ha inoltre dichiarato di stare valutando la revoca in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990.

Su questa base il Collegio rileva che il diniego impugnato contrasta con i pareri favorevoli resi sulle stesse opere abusive, senza nulla motivare e senza neppure citarli, risultando perciò viziato sotto il duplice profilo istruttorio e motivazionale.

Il Tribunale respinge l’argomento della mancata corresponsione dell’indennità paesaggistica. Se è vero che il superamento definitivo della regola della riduzione in pristino si compie con il pagamento dell’indennità (C.G.A.R.S. n. 1086 del 2021), è altrettanto vero che la dichiarazione di compatibilità formalizzata negli atti permane, non essendo stata ritualmente superata da successivi provvedimenti in autotutela. Di ciò è consapevole la stessa amministrazione, che ha ammesso di valutare l’intervento di secondo grado.

L’atto è quindi annullato, salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione all’esito di una rinnovata istruttoria, da svolgersi nel rispetto del contraddittorio procedimentale con il ricorrente. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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