Informativa antimafia e vincolo parentale: rileva il contesto di cointeressenze economiche (TAR Sicilia n. 3160 del 24.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’informativa antimafia ha natura cautelare e risponde alla funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione: non richiede la prova di un fatto, ma la presenza di indizi dai quali non sia illogico ritenere sussistente un collegamento tra impresa e criminalità organizzata. Il rischio di infiltrazione va valutato secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, fondato sul criterio del più probabile che non, e il sindacato giurisdizionale resta circoscritto alla manifesta illogicità, all’irragionevolezza e al travisamento dei fatti. Il vincolo parentale, astrattamente considerato, non è idoneo a fondare il pericolo di condizionamento, salvo che la sua specifica caratterizzazione — unitamente al contesto ambientale e alle cointeressenze economiche — lo trasformi in elemento dinamico e sintomatico. La valutazione complessiva degli indizi, nella logica della prevenzione, non richiede l’accertamento di responsabilità penali.

Il Fatto

Il Prefetto di Messina, riscontrando una richiesta di informazioni antimafia per l’erogazione di contributi in agricoltura, adottava un provvedimento interdittivo nei confronti della ditta individuale della ricorrente. L’istruttoria valorizzava la condanna della titolare per il reato sintomatico di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falsità ideologica, il contesto di relazioni familiari e un sistema di cointeressenze economiche ritenuti contigui alla criminalità organizzata, con riferimento a una società agricola partecipata dalla ricorrente e da due congiunti, nonché al coinvolgimento degli stessi in un procedimento penale per associazione mafiosa e reati collegati.

La ricorrente ha chiesto l’annullamento deducendo difetto assoluto dei presupposti, travisamento dei fatti, violazione degli artt. 84, comma 4, e 91, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 159/2011 e difetto di istruttoria. Sosteneva che il Prefetto avesse ricondotto il rischio al solo rapporto di parentela, ritenuto inidoneo a configurare un condizionamento dell’impresa, contestando altresì l’attualità delle frequentazioni e la mancanza di convivenza con i congiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal richiamo ai consolidati indirizzi in materia di misure preventive antimafia. L’interdittiva non richiede la prova di un fatto, ma una serie di indizi in base ai quali non sia illogico ritenere il collegamento tra impresa e organizzazioni mafiose o forme di condizionamento da parte di queste, secondo il criterio del più probabile che non. La valutazione prefettizia, pur connotata da spiccato profilo discrezionale, è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti.

Quanto ai vincoli parentali, il TAR chiarisce che il solo legame familiare, nella sua mera esistenza, non si presta a fondare il pericolo di condizionamento: esso può costituire un elemento inerte o neutrale, ovvero un elemento dinamico e rilevante. A determinare il passaggio qualitativo è la specifica caratterizzazione del vincolo, soprattutto in contesti socio-economici nei quali l’organizzazione mafiosa si struttura secondo un modello clanico fondato sul nucleo familiare. Rilevano, in tal senso, la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti e le peculiari realtà locali.

Nel caso concreto il provvedimento non si fonda sul solo rapporto di parentela. Il Collegio valorizza il profilo personale della ricorrente, già condannata per un reato sintomatico, le strettissime cointeressenze patrimoniali con i familiari soci di altra impresa agricola, il riscontro dell’operazione di polizia giudiziaria in ordine all’attività di redistribuzione ai familiari di contributi illecitamente acquisiti, e le frequentazioni del fratello con soggetti controindicati in un arco temporale che va dal 2008 al 2017. L’insieme è ritenuto idoneo a sorreggere il giudizio di attualità del pericolo di infiltrazione.

Il Tribunale sottolinea che la valutazione di verosimiglianza è strumento tipico della logica indiziaria propria delle misure di prevenzione, non finalizzata ad accertare responsabilità penali ma a impedire che le risorse pubbliche destinate all’agricoltura vadano a beneficio, per il tramite di aziende condizionate, di associazioni che si avvalgono della forza di intimidazione e dell’omertà sul territorio.

Ne consegue che la complessiva valutazione della Prefettura presenta sufficienti elementi di tenuta logico-motivazionale e risulta immune dai vizi contestati. Il ricorso è pertanto infondato e va respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’amministrazione resistente, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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