Annullamento autotutela e demolizione ricorso condomini improcedibile per carenza interesse (TAR Lombardia n. 856 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di annullamento in autotutela di una SCIA e della relativa agibilità, con conseguente ordine di demolizione, costituisce atto a effetti unitari e inscindibili, incidendo su un unico compendio immobiliare. Il suo annullamento giurisdizionale con efficacia erga omnes rimuove l’atto dal mondo giuridico in via definitiva e retroattiva per tutti i soggetti che ne erano destinatari, compresi gli acquirenti delle singole unità immobiliari. Ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso proposto autonomamente da tali acquirenti, con declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., restando la loro posizione di proprietari integralmente soddisfatta dall’effetto caducatorio della precedente pronuncia.
Il Fatto
I ricorrenti, un condominio e i singoli proprietari di unità immobiliari di un edificio milanese, hanno impugnato il provvedimento del Comune di Milano del 10 novembre 2020, con cui l’Amministrazione ha disposto l’annullamento in autotutela delle SCIA in base alle quali l’immobile era stato edificato, oltre che della relativa agibilità, ordinandone la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi.
L’edificio era stato realizzato dalla società costruttrice e le unità immobiliari erano state quasi integralmente alienate ai ricorrenti. Il provvedimento, adottato nel novembre 2020, è stato comunicato al condominio e ai condomini solo il 20 aprile 2023; il ricorso è stato notificato il 19 giugno 2023. Nel corso del giudizio il Comune ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché lo stesso provvedimento era già stato annullato con sentenza di questo Tribunale del 28 febbraio 2025, resa in un giudizio promosso dalla società costruttrice.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’Amministrazione e la ritiene fondata. È dato pacifico e documentalmente provato che l’ordine di annullamento e demolizione del 10 novembre 2020 è già stato oggetto di annullamento giurisdizionale con la sentenza del 28 febbraio 2025 pronunciata in altro giudizio.
Il provvedimento impugnato è un atto dirigenziale che dispone in via di autotutela l’annullamento di una SCIA e della relativa agibilità, con ordine di demolizione e ripristino per un intero compendio immobiliare. Si tratta di un atto a effetti unitari e inscindibili, perché incide su un unico bene e la sua caducazione non può che operare in modo omogeneo per tutti i soggetti che da esso traggono la propria posizione giuridica, tanto la società costruttrice quanto gli acquirenti delle singole unità.
L’effetto caducatorio della precedente sentenza comporta che il provvedimento è stato rimosso dal mondo giuridico in via definitiva e con efficacia retroattiva per tutti, inclusi gli odierni ricorrenti. La loro posizione di proprietari, minacciata dall’ordine di demolizione, risulta pertanto pienamente e stabilmente salvaguardata per effetto diretto del giudicato formatosi su quella pronuncia.
Il Collegio osserva che l’annullamento disposto in altra sede si fondava su plurimi e gravi vizi di legittimità, in gran parte coincidenti con le censure qui sollevate. In particolare, era stata accertata la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 per superamento del termine ragionevole di dodici mesi, la carenza di motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale, la violazione del principio di proporzionalità per la demolizione integrale di un complesso immobiliare rispetto a difformità minime e localizzate, nonché vizi di istruttoria e travisamento dei fatti. Tali elementi, pur non esaminabili nel merito in questa sede, confermano che l’annullamento non è stato evento fortuito.
L’annullamento con efficacia erga omnes ha dunque integralmente soddisfatto l’interesse dei ricorrenti, determinando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, dichiarato improcedibile. Le spese di giudizio, in ragione della peculiarità della vicenda e della tardiva comunicazione di un provvedimento poi annullato in altro giudizio, sono poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con restituzione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.