Illegittimità sopravvenuta dell’interdittiva non travolge il recesso adottato durante la sua efficacia (C.G.A.R.S. n. 251 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un’informazione interdittiva antimafia che accerti il pericolo di condizionamento dell’impresa, la stazione appaltante non può sindacare nel merito i presupposti del provvedimento prefettizio e deve adottare con celerità i provvedimenti di recesso e revoca previsti dall’art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. n. 159 del 2011. Tali atti sono vincolati nell’an e nel contenuto, residuando il solo margine degli eccezionali presupposti di cui al comma 3. La loro legittimità va scrutinata alla stregua del principio del tempus regit actum, con riferimento alla data di adozione, restando ininfluenti le successive vicende giurisdizionali dell’interdittiva. L’accertata illegittimità dell’interdittiva, sopravvenuta in via definitiva, non determina quindi l’illegittimità derivata dei provvedimenti adottati durante il suo periodo di efficacia. All’imprenditore resta la tutela risarcitoria nei confronti dell’amministrazione che ha emanato il provvedimento illegittimo.
Il Fatto
Una società operante nella gestione e nel trasporto di rifiuti speciali subiva l’adozione di una interdittiva antimafia da parte della competente Prefettura, con contestuale cancellazione dalla white list. Sulla base di quel provvedimento, i soggetti pubblici che avevano in essere rapporti contrattuali con la società recedevano dai negozi stipulati o intervenivano in autotutela sugli atti della serie procedimentale che avevano condotto all’affidamento dei servizi.
La società impugnava dinanzi al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, tutti gli atti di recesso, revoca, annullamento e risoluzione, articolando plurimi motivi e chiedendo l’invalidità derivata dagli atti presupposti. Nella pendenza del giudizio, con distinta sentenza mai appellata, il medesimo TAR annullava l’interdittiva. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso, dichiarando l’illegittimità di ciascuno dei provvedimenti impugnati in ragione del vizio derivato. Propongono appello le parti soccombenti, deducendo tra l’altro difetto di giurisdizione, violazione del tempus regit actum e carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il recesso della stazione appaltante per sopravvenuta informativa antimafia esprime uno speciale potere pubblicistico che spetta all’amministrazione anche nella fase esecutiva del contratto e prevale l’interesse pubblicistico, sicché la controversia appartiene al giudice amministrativo (richiamate Cons. St. n. 319 del 2017, Cass., Sez. Un., ord. n. 21928 del 2008 e ord. n. 23468 del 2016).
Nel merito, il C.G.A.R.S. non condivide la soluzione del primo giudice. A fronte di un’interdittiva che accerta il pericolo di condizionamento, non residua in capo all’ente committente alcuna possibilità di sindacato sui presupposti che hanno indotto il Prefetto all’adozione: l’apprezzamento è riservato in via esclusiva all’Autorità di pubblica sicurezza (Cons. Stato, III, n. 319 del 2017).
Quando l’interdittiva sopravviene in corso di esecuzione, le amministrazioni recedono dai contratti secondo l’art. 94, comma 2, cod. antimafia, e la revoca e il recesso si applicano anche quando gli elementi di infiltrazione siano accertati dopo la stipula, ai sensi del comma 4. Ne segue che ogni statuizione successiva all’informazione interdittiva si configura come vincolata nell’an e nel contenuto, residuando la sola discrezionalità marginale prevista dal comma 3, là dove l’opera sia in corso di ultimazione ovvero la fornitura sia essenziale e non sostituibile in tempi rapidi.
La legittimità dell’esercizio del potere va dunque scrutinata, alla stregua del principio del tempus regit actum, con riferimento alla data di adozione degli atti, rimanendo ininfluenti le successive vicende giurisdizionali dell’interdittiva. Il Collegio ribadisce quanto affermato dalla sentenza n. 369 del 2023: la stazione appaltante adotta i provvedimenti nell’immediatezza, unicamente in base a un provvedimento interdittivo al momento efficace, rispetto al quale non può svolgere alcuna disamina di legittimità né attendere la verifica del giudice.
Il Collegio precisa due corollari. Da un lato, all’imprenditore colpito da interdittiva illegittima l’ordinamento garantisce la tutela risarcitoria nei confronti dell’amministrazione che ha emanato il provvedimento; dall’altro, alle amministrazioni che hanno adottato gli atti in conseguenza dell’interdittiva non resta senza effetti la sentenza che ne ha accertato ex tunc l’illegittimità: rivive il margine di discrezionalità del comma 3, potendo valutare caso per caso l’opportunità di atti in autotutela che tengano conto dello stato di avanzamento dei rapporti contrattuali essenziali. Assorbiti gli ulteriori profili, gli appelli sono accolti, la sentenza riformata e il ricorso di primo grado respinto, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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