L’interdittiva antimafia travolge il contributo pubblico senza limiti temporali (Cons. Stato n. 2393 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 92, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 non prevede alcun termine finale entro il quale deve intervenire l’informativa antimafia interdittiva, né subordina la revoca dell’agevolazione ad elementi ulteriori rispetto alla sopravvenienza della stessa. La concessione del contributo pubblico è risolutivamente condizionata al rilascio dell’informativa, con la conseguenza che il beneficiario non può invocare alcun legittimo affidamento, rientrando i presupposti dell’interdittiva nella sua sfera di conoscenza e controllo. L’incapacità speciale del destinatario non incontra limiti di ordine pubblico economico, quali l’integrale realizzazione del programma, il lungo tempo trascorso o precedenti informative liberatorie. Il ritardo della Prefettura costituisce il presupposto della disciplina rimediale e non inficia la revoca. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 92, comma 3, per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost. è manifestamente infondata.

Il Fatto

Il Ministero dello sviluppo economico ha concesso a una società un’agevolazione per la realizzazione di un impianto a biomassa, per un importo complessivo di euro 2.245.672,50, di cui euro 449.134,50 a titolo di contributo ed euro 1.796.538,00 soggetti a rimborso. La somma è stata integralmente erogata in quattro rate e l’impianto è stato realizzato ed è funzionante.

Con provvedimento successivo la Prefettura ha adottato un’informativa antimafia di contenuto interdittivo e il Ministero, in ragione della stessa, ha disposto la revoca delle agevolazioni, sollecitando la restituzione dell’intero contributo. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso. La società ha appellato, deducendo l’illegittimità della revoca per l’ampio lasso di tempo intercorso e l’incostituzionalità della norma applicata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina richiamando l’art. 91 d.lgs. n. 159/2011 e l’art. 92, comma 3, d.lgs. n. 159/2011. Quest’ultimo, al fine di bilanciare gli interessi pubblici sottesi alla normativa antimafia con l’interesse del privato a non subire il pregiudizio del ritardo, consente l’erogazione anche in assenza dell’informativa, ma sotto condizione risolutiva. La possibilità di erogare l’agevolazione avviene dunque sotto la rigida condizione dell’accertamento della capacità del soggetto ad essere parte del rapporto con la pubblica amministrazione.

L’appellante censura la sentenza per non aver valorizzato il tempo trascorso tra concessione e adozione dell’interdittiva, sostenendo che la condizione risolutiva non possa operare senza limiti temporali. Il motivo è infondato. La norma non prevede un termine finale decorso il quale il rapporto possa dirsi consolidato e non subordina la revoca ad elementi ulteriori rispetto alla sopravvenienza dell’informativa. Non sussiste legittimo affidamento, perché il decreto di concessione indicava espressamente la condizione risolutiva e i presupposti dell’interdittiva rientrano nella sfera di conoscibilità e controllo della società.

Il Collegio richiama l’Adunanza plenaria n. 23 del 26 ottobre 2020, secondo cui l’incapacità speciale del beneficiario non incontra limiti di ordine pubblico economico: l’integrale realizzazione del programma, il lungo tempo trascorso e il rilascio di precedenti informative liberatorie non sono idonei a paralizzare l’effetto risolutivo. Tali limiti, oltre a non trovare conforto nelle previsioni normative, renderebbero incerte le conseguenze dell’interdittiva.

Il ritardo della Prefettura non determina l’illegittimità della revoca: esso costituisce proprio il presupposto della disciplina rimediale. Neppure rileva il richiamo all’art. 92, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, poiché la mancata sospensione del versamento non esclude l’efficacia risolutiva riconosciuta dal comma 3. Quanto all’ipotesi di un’informativa tempestiva liberatoria, il Collegio osserva che la norma non esclude che a fondamento dell’interdittiva siano posti elementi acquisiti nel corso del procedimento, anche successivi alla scadenza del termine ordinatorio.

La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata: la disciplina realizza un adeguato bilanciamento e la lesione della libertà di iniziativa economica è esclusa dalla conoscenza, sin dalla concessione, della condizione risolutiva. L’appello è respinto, con condanna alle spese in favore delle amministrazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *