Recinzioni agricole e rilevanza paesaggistica: elenchi non tassativi e onere della prova (Cons. Stato n. 2395 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le recinzioni possono rientrare tra gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 149, comma 1, lett. b), cod. beni culturali, ove se ne dimostri la finalizzazione all’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale. L’elencazione di tale norma e quella degli allegati al d.P.R. n. 31/2017 hanno portata esemplificativa e non tassativa: esse descrivono fattispecie di verificabilità tipica senza escludere le altre, atipiche, purché correlate al medesimo obiettivo. La rilevanza paesaggistica dell’intervento va accertata in concreto, secondo un vaglio non solo tipologico ma anche qualitativo, incentrato sull’effettiva idoneità dell’opera ad alterare lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore. Un manufatto precario, facilmente rimovibile e di minima incidenza sull’ambiente non richiede alcun titolo. Il Comune non è privo di competenza ripristinatoria in materia paesaggistica, ma deve previamente coinvolgere l’autorità preposta alla tutela del vincolo.
Il Fatto
La controversia origina da un’ordinanza di demolizione con cui il dirigente comunale ha ingiunto alla società ricorrente la rimozione di una rete metallica di ml. 41,50, di un cancello e di un manufatto consistente in un tubo di deflusso delle acque con sovrastante imbrecciamento, realizzati lungo la via di accesso alla proprietà. Il provvedimento applicava l’art. 167, comma 1, d.lgs. n. 42/2004 sull’assunto della necessità di un’autorizzazione paesaggistica non ottenuta, essendo l’area tutelata da un decreto ministeriale del 1970, e irrogava la sanzione pecuniaria per la mancata presentazione della c.i.l.a.
Il TAR Toscana respingeva il ricorso, ritenendo la rete riconducibile al punto B.21 dell’Allegato B al d.P.R. n. 31/2017 e quindi soggetta ad autorizzazione semplificata, il Comune legittimato a sanzionare in forza dei poteri di vigilanza dell’art. 27 d.P.R. n. 380/2001, e non provata la preesistenza delle opere al 1967. La società ha proposto appello articolando sei motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di nullità della procura alle liti. Ribadisce che la competenza spetta di regola al Sindaco, salva diversa previsione statutaria che la affidi ai dirigenti. La cessazione dall’incarico di funzione non incide sul rapporto di servizio a tempo indeterminato e non priva il dirigente del potere di difendere atti riferiti alla precedente funzione; soluzione che garantisce continuità dell’azione amministrativa e rafforza la responsabilità ex art. 107 t.u.e.l.
Quanto alla competenza, il Consiglio di Stato esclude che il Comune sia del tutto privo di poteri ripristinatori in materia paesaggistica. L’art. 167 cod. beni culturali e l’art. 17 d.P.R. n. 31/2017 riferiscono le sanzioni all’«autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica», da identificare di regola nella Regione, salva delega agli enti locali, che richiede la differenziazione tra funzioni paesaggistiche e urbanistico-edilizie. L’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 consente al dirigente comunale il ripristino, ma impone la previa comunicazione alle amministrazioni competenti. Nel caso concreto manca traccia di tale coinvolgimento, ma l’assenza di specifica censura esime il Collegio dall’approfondire gli effetti della violazione.
Nel merito, la Corte corregge l’assolutismo definitorio del primo giudice. L’avverbio «comunque» dell’art. 149 cod. beni culturali e la struttura degli allegati al d.P.R. n. 31/2017 indicano elenchi esemplificativi: valgono le regole generali sulla portata sostanziale dell’intervento, con valutazione in concreto. La recinzione a maglia sciolta, sorretta da paletti infissi al suolo e agevolmente amovibile, è opera precaria di minima incidenza, espressione del mero ius excludendi alios, e non richiedeva titolo alcuno.
Analogamente per il passo carrabile, opera sostanzialmente sotterranea di impatto ancora più inconsistente. La fotografia aerea IGM del 1965 documenta la preesistenza di un varco idoneo a superare la fossetta di scolo, risalendo a epoca anteriore al 1° settembre 1967: il privato ha assolto l’onere della prova con elementi di alto grado di plausibilità, senza che il Comune abbia opposto valida prova contraria.
Da ultimo, il Collegio accoglie il motivo sulla contraddittorietà tra uffici comunali, rilevando che la necessità di una sola voce costituisce il precipitato di ogni scelta di semplificazione procedimentale. L’appello è quindi accolto e il ricorso di primo grado è accolto, con compensazione delle spese di entrambi i gradi.
Nota della Redazione
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