Interdittiva confermata se l’impresa non prova la rottura con il clan (TAR Puglia n. 1280 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di riesame della interdittiva antimafia, l’impresa che invoca l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011 ha l’onere di provare un percorso di bonifica in atto, consistente in una decisa e irrevocabile presa di distanza non solo dalle condotte di contiguità mafiosa, ma anche dalla mentalità e dalla sottocultura dell’antistato. Il discrimine tra agevolazione occasionale e agevolazione cronica, fissato dall’art. 92, comma 2-ter, lett. a) e b), cod. antimafia, va verificato alla luce degli elementi sopravvenuti all’originaria inibitoria. La perdurante frequentazione degli esponenti del clan e l’assunzione di commesse pubbliche nonostante il provvedimento inibitorio costituiscono sintomi di una contiguità compiacente e di una capacità intimidatrice rafforzata, che giustificano la conferma del provvedimento ostativo.

Il Fatto

Un’impresa operante nel settore edile era stata attinta nel 2017 da una informativa interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura, fondata su una pluralità di indizi: una relazione extraconiugale della titolare con un esponente di vertice di una batteria mafiosa foggiana, un pregresso rapporto di lavoro con un familiare di altro esponente del medesimo gruppo e la comune residenza con soggetti controindicati. Il ricorso avverso quel provvedimento era stato respinto dal giudice amministrativo.

Dopo sette anni l’impresa ha presentato istanza di aggiornamento ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, documentando la recisione dei rapporti con i soggetti controindicati e l’acquisizione della totalità delle quote sociali. Il Gruppo investigativo antimafia ha reso parere favorevole alla conferma dell’interdittiva e la Prefettura ha adottato il provvedimento di conferma in sede di riesame. L’impresa ha quindi impugnato dinanzi al TAR, deducendo la violazione del principio di proporzionalità e la sussistenza dei presupposti per accedere alle misure collaborative.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua l’oggetto dello scrutinio negli elementi sopravvenuti all’adozione della prima interdittiva, chiarendo che la verifica di legittimità del provvedimento di conferma non può prescindere dal confronto tra il quadro indiziario originario e le risultanze successive.

Il nucleo argomentativo ruota attorno all’art. 92, comma 2-ter, lett. a) e b), cod. antimafia. Il Tribunale riconosce che il legislatore ha introdotto misure meno afflittive dell’interdittiva quando la valutazione della realtà imprenditoriale consenta di formulare un giudizio di contatto episodico o occasionale con la realtà mafiosa. Tuttavia precisa che l’Autorità prefettizia prima e il giudice amministrativo poi devono verificare se l’impresa abbia effettivamente mostrato di volersi affrancare dai rischi di contaminazione: chi invoca il riesame deve fornire prova di una presa di distanza decisa e irrevocabile.

Nel caso concreto tale prova manca. Il provvedimento impugnato evidenzia che l’impresa, dopo l’inibitoria del 2017, ha continuato ad assumere commesse pubbliche. Il Collegio qualifica questa condotta come indice di una perdurante adesione a scelte antigiuridiche e di rottura frontale con le istituzioni. Ne deriva un surplus di capacità intimidatrice nel tessuto economico, per il messaggio di impunità trasmesso alla collettività di riferimento. La difesa della ricorrente, secondo cui l’interdittiva si fonderebbe su una mera percezione sociologica, è respinta.

Anche la tesi della recisione dei rapporti è smentita dalle risultanze investigative. Il Tribunale valorizza il dato della comune residenza della titolare, del soggetto legato da relazione extraconiugale e dei cognati, coincidenti con i soggetti già considerati nel 2017. A ciò si aggiungono il coinvolgimento in una vasta operazione antidroga coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e le indagini sul racket delle estorsioni, che delineano una contiguità compiacente con il clan. I legami non risultano occasionali o episodici, ma espressivi di una permeabilità dell’impresa ai tentativi di condizionamento mafioso.

Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese processuali in ragione della vicenda nel suo complesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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