Piano d’azione Xylella: inammissibile il ricorso contro l’atto generale di pianificazione (TAR Puglia n. 1273 del 08.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il piano d’azione regionale per il contrasto alla diffusione di un patogeno vegetale costituisce atto di pianificazione generale, con destinatari indeterminati quanto alla capacità di attuazione, che non lede in concreto le posizioni giuridiche dei proprietari dei fondi non ancora raggiunti da provvedimenti applicativi. Le misure fitosanitarie ufficiali, previste dal d.lgs. n. 19 del 2019 e attuate con i provvedimenti regionali, interessano suoli determinati e creano obblighi solo nei confronti dei relativi proprietari, possessori o detentori. Il ricorso avverso il solo atto di pianificazione è pertanto inammissibile per difetto di interesse e di legittimazione. La consustanziale modificabilità del piano impone che i principi di proporzionalità e di adeguatezza siano verificati in sede di applicazione, e non in via preventiva e astratta.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di terreni agricoli, ha impugnato la delibera della Giunta regionale pugliese con cui è stato approvato il Piano d’azione per contrastare la diffusione della Xylella fastidiosa in Puglia per il triennio 2024-2026, unitamente al piano allegato e ad altri atti connessi. Ha dedotto la violazione della normativa in materia e vari profili di eccesso di potere, lamentando la previsione di misure radicali di eradicazione e capitozzatura in alternativa a misure mitigative, con particolare riguardo alla “Piana degli Ulivi Secolari”.
La Regione Puglia si è costituita eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, perché rivolto contro un atto generale non lesivo, non essendo la ricorrente destinataria di alcun provvedimento applicativo. Rinunciata la misura cautelare, la causa è pervenuta alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione e di carenza di interesse. Ha osservato che le misure fitosanitarie ufficiali, previste dal d.lgs. n. 19 del 2019 e disposte con i provvedimenti regionali, incidono su suoli determinati e generano obblighi soltanto in capo ai relativi proprietari, possessori o detentori. All’esecuzione di tali misure consegue l’accesso a un regime di indennizzi e aiuti riservato ai destinatari degli atti applicativi.
Poiché la ricorrente non risulta destinataria di alcun atto applicativo del piano impugnato, il Tribunale ha escluso la sussistenza dell’interesse a ricorrere. Tale interesse non può ravvisarsi nella sola circostanza che i suoli potrebbero essere sottoposti a ispezione e monitoraggio, né può impedirsi alla Regione di esercitare la sorveglianza fitosanitaria sulla “Piana degli ulivi secolari”.
Il Collegio ha precisato che le piante di ulivo monumentali della Piana, pur infette, secondo le misure previste in astratto dal piano possono non essere rimosse, ma mantenute in situ, se sottoposte alle misure alternative della capitozzatura e dell’innesto con cultivar resistenti.
Il Tribunale ha quindi valorizzato la consustanziale modificabilità del piano, che la Regione può aggiornare ove emergano, in sede di ricerca scientifica o per altre cause, misure fitosanitarie alternative di controllo, contenimento, trattamento o cura degli alberi infetti o potenzialmente esposti. Da ciò ha tratto la conclusione che non è ammissibile gravare un atto di mera pianificazione generale, con destinatari indeterminati quanto alla capacità di attuazione, in relazione ai principi di proporzionalità e di adeguatezza, destinati a essere verificati nei futuri provvedimenti di applicazione.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese del giudizio in ragione della peculiarità della materia trattata e della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.