Cessazione della materia del contendere e condanna alle spese per la regola della soccombenza virtuale (TAR Sardegna n. 620 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere ricorre quando l’amministrazione, in data successiva alla notificazione e al deposito del ricorso, annulla in autotutela l’atto impugnato, soddisfacendo così le ragioni del ricorrente in relazione alla fase procedimentale in corso. La spontanea rimozione dell’atto, che evita l’accertamento giudiziale dell’illegittimità, giustifica una positiva valutazione del comportamento processuale dell’amministrazione ai fini della quantificazione della condanna alle spese, ma non è di per sé, in mancanza di un espresso accordo tra le parti, ragione sufficiente per la loro radicale esclusione. L’affermazione per cui il risultato sostanziale sarebbe stato comunque raggiunto anche in assenza del ricorso resta priva di riscontro quando l’autotutela interviene dopo la notifica e il deposito del ricorso, proposto in prossimità della scadenza del termine di impugnazione. Non assume valore decisivo la circostanza che l’annullamento sia avvenuto spontaneamente, dovendosi applicare la regola della soccombenza virtuale.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determina del 23 maggio 2025 con cui il Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese aveva respinto la domanda di sostegno presentata nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, misura 8, sottomisura 8.3, per l’annualità 2019. Unitamente all’atto di rigetto, la ricorrente aveva gravato gli atti endoprocedimentali presupposti e il bando medesimo nella parte in cui prevedeva la possibilità di integrazioni mediante atti dell’Assessorato, dell’Autorità di gestione o dell’Organismo pagatore.
Il ricorso, depositato dopo la notificazione avvenuta il 25 luglio 2025, era stato proposto in prossimità della scadenza del termine di impugnazione. Nelle more del giudizio, l’Agenzia Argea aveva annullato in autotutela la determina impugnata con una successiva determinazione dell’8 agosto 2025, determinando la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere da parte della ricorrente, con condanna dell’amministrazione alla refusione delle spese di lite e del contributo unificato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto dell’annullamento in autotutela dell’atto impugnato intervenuto in data successiva alla notificazione e al deposito del ricorso, ha ritenuto integrata la cessazione della materia del contendere, in quanto l’amministrazione aveva adottato un provvedimento satisfattivo delle ragioni della ricorrente, almeno con riferimento alla fase procedimentale in corso. Sul punto non era emersa alcuna contestazione tra le parti.
In ordine alle spese di lite, la difesa dell’amministrazione aveva insistito per la compensazione, rilevando che l’annullamento era avvenuto spontaneamente, che non vi era stato alcun accertamento giudiziale di illegittimità e che il risultato sostanziale sarebbe stato comunque raggiunto anche senza il ricorso. Il Tribunale ha disatteso tali argomenti, affermando che la richiesta di condanna della ricorrente doveva essere accolta in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
La spontanea rimozione dell’atto, pur valendo a giustificare una valutazione positiva del comportamento processuale dell’amministrazione ai fini della quantificazione della condanna, non può di per sé determinare l’esclusione delle spese in mancanza di un accordo espresso tra le parti. L’assunto difensivo secondo cui il risultato sarebbe stato raggiunto anche in assenza del ricorso è stato giudicato privo di riscontro, essendo l’autotutela intervenuta soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso, proposto peraltro in prossimità della scadenza del termine di legge.
Dichiarata la cessazione della materia del contendere, il Tribunale ha condannato l’Agenzia argea al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidate in misura ridotta in ragione del corretto comportamento processuale dell’amministrazione e della serialità dei giudizi, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se assolto.
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Nota della Redazione
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