Interdittiva antimafia annullata per violazione del contraddittorio procedimentale (TAR Toscana n. 1412 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento volto all’adozione dell’informazione antimafia interdittiva, il Prefetto che ritenga sussistenti i presupposti e non versi in particolari esigenze di celerità deve dare tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa, con assegnazione di un termine non superiore a venti giorni per osservazioni scritte, documenti e audizione. La sola nota che comunichi l’avvio del procedimento di riesame, senza indicare gli elementi indiziari e senza prospettare la possibile adozione di un provvedimento interdittivo, non soddisfa il disposto dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011. La violazione delle garanzie partecipative non è sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, quando la partecipazione negata avrebbe potuto incidere sul contenuto concreto del provvedimento. La previa sottoposizione a controllo giudiziario e a misure di prevenzione collaborativa non rende l’interdittiva epilogo indefettibile, dovendosi valutare l’effetto bonificante sul rischio infiltrativo originario.
Il Fatto
Una società attiva nel settore dell’estrazione e commercializzazione di materiali inerti era stata destinataria di un’informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura. Da indagini penali era emerso il legame tra un socio e soggetti contigui a una cosca di ‘ndrangheta, con un episodio di minacce a un imprenditore concorrente. Alla società era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, poi revocata, e successivamente il controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, del codice antimafia, conclusosi con decreto di esito positivo.
All’esito della conclusione positiva, la società presentava istanza di aggiornamento dell’informativa e di rinnovo dell’iscrizione nella white list. La Prefettura, dopo istruttoria, rigettava l’istanza e adottava una nuova interdittiva antimafia. Seguivano la revoca dell’autorizzazione regionale ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006 e la cancellazione dall’Albo nazionale gestori ambientali. La società impugnava il provvedimento principale e i successivi atti con due ricorsi per motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso sotto il profilo del mancato rispetto delle garanzie partecipative procedimentali, assorbendo le ulteriori censure. Il comma 2-bis dell’art. 92 d.lgs. n. 159/2011 impone al Prefetto, quando ritenga sussistenti i presupposti per l’informativa interdittiva e non ricorrano particolari esigenze di celerità, di dare tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa.
La nota trasmessa dalla Prefettura non assolve a tale funzione. L’Amministrazione si è limitata a comunicare l’avvio del procedimento di riesame della misura di prevenzione collaborativa e della richiesta di rinnovo della white list. Non è stata prospettata la volontà di emettere alcun provvedimento interdittivo, né sono stati indicati gli elementi indiziari dell’infiltrazione. La comunicazione, dunque, ha contenuto meramente formale e non consente all’interessato di articolare le proprie difese sul punto.
Il Collegio rileva che non ricorrevano particolari esigenze di celerità e che il contraddittorio in materia di informative è ormai cruciale, stante la valorizzazione delle misure di self cleaning di cui al comma 2-quater dell’art. 92 e l’introduzione, in un’ottica di gradualità, della misura di prevenzione collaborativa dell’art. 94-bis. Proprio tali elementi conoscitivi avrebbero potuto essere sottoposti all’Amministrazione e incidere sul contenuto del provvedimento.
Da qui l’inapplicabilità del meccanismo sanante dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990: non si può pretendere che la dialettica processuale sostituisca quella procedimentale negata. Il Collegio osserva inoltre che la preventiva sottoposizione al controllo giudiziario e alle misure di prevenzione collaborativa non rende l’interdittiva esito indefettibile, dovendo valutarsi l’effetto bonificante di tali misure sul rischio infiltrativo originario, come già affermato dalla stessa Sezione nella sentenza n. 283 del 20 febbraio 2025.
Il provvedimento impugnato e i consequenziali atti impugnati con i motivi aggiunti sono pertanto annullati, con salvezza dell’ulteriore attività amministrativa. Le spese sono compensate, tenuto conto delle ragioni solo formali e procedimentali dell’accoglimento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.