Il DASPO richiede elementi indiziari di consapevole partecipazione agli scontri (TAR Toscana n. 1407 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il DASPO adottato ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), l. n. 401/1989 non richiede la dimostrazione della responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio, ma presuppone un accertamento su elementi di fatto secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico. La misura può sanzionare una somma di responsabilità omogenee, purché queste siano supportate da elementi diretti o presuntivi che consentano di affermare l’inequivoca e consapevole partecipazione dei singoli alla condotta del gruppo. La sola presenza del veicolo di proprietà di un familiare nel parcheggio dell’impianto sportivo non integra tale coefficiente. Il provvedimento che ometta questo accertamento è viziato da difetto di istruttoria ed è annullato.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Firenze, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), l. n. 401/1989, gli ha vietato l’accesso ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio per la durata di cinque anni. Il DASPO è motivato con riferimento agli scontri verificatisi in occasione di un incontro di seconda categoria.

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 6 l. n. 401/1989, dell’art. 3 l. n. 241/1990 e dell’art. 335-bis c.p.p., la lesione del principio di proporzionalità e il difetto di comunicazione dell’avvio del procedimento. Il Ministero dell’Interno si è costituito depositando una relazione e i documenti relativi alla fattispecie. Con ordinanza n. 30/2025 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale accoglie il ricorso ritenendo fondata la prima censura, relativa al difetto di istruttoria. Il provvedimento impugnato afferma che il ricorrente avrebbe preso parte all’azione posta in essere dal gruppo di tifosi di una delle squadre e che sarebbe stato identificato come componente di quel gruppo a seguito di attività investigativa sulle targhe delle autovetture, oltre che per non meglio precisati approfondimenti.

Dalla documentazione in atti e dalla comunicazione della notizia di reato ex art. 347 c.p.p. non emerge alcuna identificazione personale del ricorrente al momento degli episodi. L’accertamento si fonda esclusivamente sulla presenza, nel parcheggio, dell’autovettura di proprietà della madre. L’annotazione di P.G. si limita a registrare che il veicolo sarebbe partito dal parcheggio cinque minuti prima degli episodi, ma in direzione del campo sportivo e non del luogo dei fatti contestati.

La presenza dell’autovettura consente di desumere soltanto che il ricorrente abbia assistito all’incontro, come confermato dalla sua identificazione in tribuna. Nemmeno la costituzione dell’Amministrazione ha portato in giudizio ulteriori elementi idonei a dimostrare una qualche partecipazione o anche solo la presenza sul luogo degli scontri. Non è quindi ricavabile alcun coefficiente di pericolosità sociale.

Il Tribunale esclude che tale valutazione possa fondarsi sui precedenti giudiziari richiamati nel provvedimento. Il procedimento penale è stato archiviato per insussistenza dei fatti contestati, e il Tribunale dei Minorenni di Firenze ha prosciolto il ricorrente per irrilevanza del fatto in relazione ai delitti colposi di danno di cui all’art. 449 c.p.

Il collegio richiama il proprio orientamento e la giurisprudenza amministrativa: se il DASPO può sanzionare una somma di responsabilità omogenee (Cons. St., sez. III, 4 novembre 2015, n. 5027; Cons. St., sez. III, 10 dicembre 2014, n. 60875), queste devono essere supportate da elementi diretti o presuntivi di inequivoca e consapevole partecipazione (Cons. Stato, Sez. III, 31.07.2018 n. 4716; T.A.R. Toscana, n. 1628/2021). Il provvedimento è pertanto annullato, con condanna dell’Amministrazione alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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