L’interdittiva antimafia cade con la revoca della sospensione delle lavorazioni (Cons. Stato n. 4293 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008, presuppone necessariamente il provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa e ne segue la medesima durata. Tra i due atti sussiste un nesso di stretta strumentalità: l’interdittiva è priva di autonomia causale e funzionale rispetto alla sospensione. Ne deriva che, revocata la sospensione, l’interdittiva perde efficacia e non può essere validamente emanata, essendo venuto meno il suo antecedente logico-giuridico. L’eventuale adozione tardiva dell’atto interdittivo, dopo la revoca della sospensione, ne determina l’illegittimità e integra il vizio di eccesso di potere per carenza del presupposto.
Il Fatto
Una società ha impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le ha vietato di contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti. Il divieto derivava dalla sospensione delle lavorazioni disposta dall’ASL Toscana in un cantiere oggetto di appalto pubblico, per violazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
La sospensione, notificata il 4.7.2024, è stata revocata il 30.6.2025. Il provvedimento interdittivo è stato invece emanato il 17.10.2025, quando la sospensione era già cessata. Il TAR ha respinto il ricorso; la società ha appellato deducendo error in iudicando, violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 81/08 e dell’art. 36-bis d.l. n. 223/06, oltre a eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto una questione di rito: benché l’interdittiva sia stata revocata, l’appellante conserva interesse alla decisione. Rilevano le conseguenze che l’atto produce in chiave futura sull’affidabilità della società verso le stazioni appaltanti e sull’annotazione nel Casellario ANAC, che la parte ha interesse a veder cancellata.
Nel merito, il Consiglio di Stato muove dal tenore dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008. La norma vieta all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione dall’attività lavorativa e prevede che il provvedimento sospensivo sia comunicato all’ANAC e al Ministero per l’adozione dell’interdittiva. Da tale disciplina emerge un nesso di stretta strumentalità tra sospensione e interdizione, con la seconda commisurata alla durata della prima.
Su questa base, la Corte rileva l’illegittimità dell’atto. Il provvedimento interdittivo condivide la sorte del provvedimento sospensivo, secondo il principio simul stabunt, simul cadent: il venir meno della sospensione comporta inevitabilmente la perdita di efficacia dell’interdizione. Lo conferma lo stesso atto impugnato, che fissa la decorrenza del divieto dalla notificazione della sospensione e ne commisura l’efficacia alla durata della stessa, stabilendo che il divieto non produce effetti e si intende revocato per effetto della revoca della sospensione.
Diviene perciò irrilevante indagare il motivo per cui il Ministero abbia emanato l’interdittiva circa quattro mesi dopo l’esaurimento degli effetti della sospensione. È invece dirimente il rilievo che, alla data del provvedimento interdittivo, la revoca della sospensione era già intervenuta: l’atto non avrebbe potuto essere adottato, essendo venuto meno il suo necessario antecedente logico-giuridico.
L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza, l’atto impugnato è annullato. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’appellante, con condanna solidale delle Amministrazioni appellate.
Nota della Redazione
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