Ottemperanza ai decreti ex legge Pinto e poteri del Commissario ad acta (TAR Calabria n. 1675 del 27.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ai decreti della Corte d’appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001, il TAR, rivedendo la propria precedente giurisprudenza, ritiene non più necessari la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il giudice accoglie l’actio iudicati ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e nomina sin d’ora il Commissario ad acta. Il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, e ragioni di economia processuale impongono di estendere i poteri commissariali al pagamento delle spese di lite, evitando un secondo giudizio di ottemperanza. Il commissario provvede sulle spese in caso di mancata rifusione nel termine assegnato per l’esecuzione.
Il Fatto
La ricorrente, in qualità di avvocato distrattario, agisce per ottenere l’esecuzione di cinque decreti emessi dalla Corte d’appello ai sensi della legge n. 89/2001, nella parte in cui è disposta la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore delle spese di lite. I decreti hanno acquisito autorità di cosa giudicata.
Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito. La ricorrente ha inviato le dichiarazioni ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 e, decorsi sei mesi dalla presentazione, l’amministrazione è rimasta inerte. La deducente propone quindi l’actio iudicati, chiedendo l’ottemperanza e la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR affronta anzitutto una questione preliminare di carattere processuale. Rivedendo la propria precedente giurisprudenza, il Collegio ritiene che per le ottemperanze ai decreti della Corte d’appello ex legge n. 89/2001 non siano più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il richiamo è alla Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423. Il superamento di tale onere consente di esaminare subito il merito dell’azione.
Nel merito, stante il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il gravame è fondato ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il Ministero deve pertanto eseguire i decreti entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, a cura di parte ricorrente. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà, su istanza di parte, entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente.
Il Collegio regola poi il profilo delle spese dell’eventuale funzione commissariale, che restano a carico dell’amministrazione inadempiente perché comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. Le spese del giudizio sono liquidate d’ufficio sulla base dei parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, secondo il richiamo a Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247, tenuto conto della semplicità e serialità della materia.
La parte più significativa della decisione riguarda l’esecuzione delle spese di lite. In caso di mancata rifusione nel medesimo termine di trenta giorni, al pagamento provvede il Commissario nominato con la sentenza. Nel silenzio del codice sul punto, il TAR applica il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive. Ragioni di economia processuale impongono di evitare un secondo giudizio di ottemperanza in caso di ulteriore inerzia. La completa attuazione del dictum previene, secondo il principio del buon andamento, un ulteriore impiego di attività e risorse. Il Collegio richiama infine l’analogia con l’espropriazione forzata: l’art. 95 c.p.c. pone le spese a carico del debitore e l’art. 510 c.p.c. ne prevede la soddisfazione con la distribuzione del ricavato, in prededuzione, godendo dei privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 c.c.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2755 c.c. – Spese per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2770 c.c. – Crediti per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2777 c.c. – Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata