Carnevale, interesse a ricorrere sopravvenuto ed esclusione del danno non comprovato (TAR Puglia n. 595 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio impugnatorio avente ad oggetto atti di una procedura concorsuale finalizzata alla realizzazione di opere da esporre in un evento a data certa, il concluso svolgimento dell’evento determina l’improcedibilità della domanda di annullamento e delle connesse domande di accertamento per sopravvenuto difetto di interesse. La domanda risarcitoria proposta in cumulo è infondata quando il contributo economico oggetto della pretesa sia finalizzato all’effettiva realizzazione dell’opera e l’art. 4 del bando riservi all’amministrazione la facoltà insindacabile di perfezionare o meno il contratto e di modificare il numero delle opere ammesse, senza che la presentazione e approvazione del progetto determini alcun impegno della Fondazione. Il danno all’immagine non risarcibile se genericamente allegato e privo di dimostrazione. Il giudice può prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità per difetto di procura quando il ricorso sia comunque definibile in rito e nel merito in senso sfavorevole al ricorrente.

Il Fatto

La Fondazione Carnevale di Putignano pubblica il 9 ottobre 2023 un bando per la selezione di sette progetti destinati alla realizzazione dei carri allegorici dell’edizione 2024 e all’ammissione al contributo a fondo perduto di euro 46.000,00, oltre a premi per i primi tre classificati. Presentano istanza dieci associazioni. All’esito della valutazione della commissione e del colloquio con i rappresentanti, la ricorrente si colloca al nono posto e non viene ammessa.

Ricevuta la nota di non approvazione del progetto, l’associazione chiede l’accesso agli atti e contesta l’esito. La Fondazione intima il rilascio del capannone entro il 27 novembre 2023; i documenti vengono ostesi il 4 dicembre 2023. La ricorrente impugna la nota di esclusione, la graduatoria nei limiti di interesse, le griglie di valutazione e le note di rilascio, chiedendo l’accertamento del diritto all’inserimento in posizione utile, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e all’immagine, quantificati in via prudenziale in euro 100.000,00. La Fondazione eccepisce il difetto di procura speciale e, nel merito, l’infondatezza delle pretese. In corso di causa la sfilata si svolge senza la partecipazione della ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di procura, poiché la domanda risarcitoria è infondata nel merito e la domanda di annullamento è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La definizione segue dunque un doppio binario: rito per le domande caducatorie, merito per quella risarcitoria.

Sul piano processuale, il Tribunale esamina prioritariamente la domanda di risarcimento del danno, già proposta con l’atto introduttivo in cumulo con l’impugnazione. Esclude l’applicabilità dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., che concerne la diversa ipotesi della sola domanda di annullamento e della successiva iniziativa risarcitoria entro il termine dell’art. 30, comma 5, cod. proc. amm.: qui la domanda risarcitoria è contestuale, sicché la verifica attiene direttamente al suo fondamento.

Nel merito, la pretesa risarcitoria non è accolta perché non risulta adeguatamente comprovato l’effettivo danno. Il riferimento al contributo e ai premi dell’art. 7 del Regolamento non è sufficiente: il contributo era finalizzato all’effettiva realizzazione del carro, che non vi è stata per stessa ammissione della ricorrente, e i premi erano subordinati alla collocazione tra i primi tre classificati. Il danno è quindi solo ipotetico.

Il Collegio valorizza inoltre l’art. 4 del bando: alla Fondazione è riservata la facoltà insindacabile di perfezionare o meno i contratti e di modificare il numero delle opere ammesse, e la presentazione e l’approvazione del progetto non determinano alcun impegno. Quanto al danno all’immagine, esso è solo genericamente allegato e non dimostrato.

Le domande di annullamento e di accertamento sono dichiarate improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, essendosi conclusa l’edizione 2024 della manifestazione. Il parziale esito di rito giustifica la compensazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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