Accertamento contabile in entrata non lede il privato e difetta interesse (TAR Puglia n. 596 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione dirigenziale che accerta in entrata, in via precauzionale, una posta contabile nel piano esecutivo di gestione ha natura meramente dichiarativa e contabile: non impone al privato alcun pagamento e non incide direttamente sulla sua sfera giuridica. Ne consegue che il ricorso proposto avverso tale atto è inammissibile per difetto di interesse, mancando un pregiudizio diretto, concreto e attuale. Le norme di contabilità pubblica richiamate a sostegno dell’impugnazione tutelano un interesse proprio dell’Amministrazione e non del privato. Il processo amministrativo, di natura soggettiva, non è preordinato ad assicurare la generale legittimità dell’operato pubblico né può essere attivato in previsione di possibili effetti pregiudizievoli futuri.
Il Fatto
La società ricorrente, già aggiudicataria di una concessione per la realizzazione e gestione di una discarica in favore del Comune, aveva stipulato nel corso degli anni una serie di accordi transattivi che prevedevano, tra l’altro, il versamento di un contributo percentuale sugli incassi. Insorta una nuova controversia civile sulla validità di tali transazioni, il Comune adottava una determinazione dirigenziale con cui accertava in entrata, in via precauzionale, la somma di euro 300.000,00 sul capitolo di entrata del PEG 2018, sulla base degli ultimi dati trasmessi dalla società in merito ai quantitativi di rifiuti ancora abbancabili.
La società impugnava tale determinazione davanti al TAR, deducendone la illegittimità per violazione delle norme di contabilità pubblica e per la natura non certa, liquida ed esigibile del credito, stante la pendenza dei giudizi civili sulla validità delle transazioni. Il Comune eccepiva preliminarmente il difetto di interesse, richiamando la sentenza della stessa sezione che aveva definito il giudizio gemello relativo alla precedente determinazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse, richiamando integralmente le considerazioni già espresse nella sentenza della sezione n. 577/2024, resa nella omologa vicenda relativa alla precedente determinazione, dalla quale non ravvisa ragioni per discostarsi.
Il passaggio dirimente riguarda la natura giuridica dell’atto impugnato. La determinazione dirigenziale — come già la precedente — ha carattere originario e autonomo di mero atto contabile di accertamento in entrata e non obbliga in alcun modo la società al versamento delle somme, quantificate “in via precauzionale”. Da ciò deriva l’insussistenza dell’interesse diretto, concreto e attuale, necessario ab initio a supportare l’azione giurisdizionale e a consentire al giudice di pronunciare sul merito.
Il Tribunale ribadisce, per un verso, la natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, non preordinata ad assicurare la generale legittimità dell’operato pubblico, bensì a tutelare la posizione soggettiva del ricorrente correlata a un bene della vita, richiamando Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 7 aprile 2011, n. 4. Per altro verso, osserva che il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli, mentre nel caso di specie alcun pregiudizio originario, immediato e autonomo può ritenersi scaturente dal provvedimento di natura contabile impugnato.
Il Collegio aggiunge che l’azione censura esclusivamente la corretta applicazione delle norme di contabilità pubblica, le quali tutelano un interesse proprio dell’Amministrazione e non del privato. Il carattere assorbente di tali considerazioni consente di prescindere dall’esame delle ulteriori eccezioni preliminari, ivi compresa quella relativa alla mancata impugnazione del bilancio preventivo. Le spese processuali sono compensate.
Nota della Redazione
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