Sei scatti stipendiali e buonuscita del personale in congedo delle forze di polizia (TAR Sicilia n. 3738 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 riconosce i sei scatti stipendiali, ai fini del trattamento di buonuscita, al personale delle forze di polizia individuate dall’art. 16 della legge n. 121/1981, tra cui l’Arma dei carabinieri, con esclusione della Marina militare e dell’Aeronautica. L’abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 387/1987 a opera dell’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990, e la successiva abrogazione di quest’ultima disposizione per effetto dell’art. 2268, comma 872, del d.lgs. n. 66/2010, non determinano la reviviscenza della formulazione originaria. I richiami normativi alla previsione iniziale devono intendersi riferiti alla disciplina sostitutiva, ancorché l’intestazione formale della norma resti immutata. Il diritto all’inclusione dei sei scatti nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita sussiste dalla maturazione del diritto fino all’effettivo soddisfo, con i limiti previsti in materia di interessi e rivalutazione.

Il Fatto

Il ricorrente, carabiniere collocato in congedo a domanda, ha chiesto al giudice amministrativo l’accertamento del diritto ai benefici economici previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, oltre rivalutazione e interessi.

L’Istituto si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato. La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 6 novembre 2024 e decisa in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso richiamando integralmente le ragioni della sentenza del CGA n. 865 del 2022, confermativa dell’orientamento della Sezione, e la più recente Cons. Stato, Sez. II, n. 10523 del 2023. Il nodo interpretativo riguarda l’intervenuta o meno abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 387/1987.

La disposizione originaria è stata sostituita dall’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990: il contenuto precettivo iniziale è quindi venuto meno per effetto di una sostituzione normativa, non di una semplice modifica formale. L’abrogazione successiva della norma sostitutiva, disposta dall’art. 2268, comma 872, del d.lgs. n. 66/2010, non può essere letta come volontà del legislatore di reintrodurre la disciplina iniziale.

Ne deriva che tutti i richiami all’art. 1, comma 15-bis, compresi quelli contenuti nell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1987, devono intendersi effettuati alla disciplina dell’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990, pur restando la formale intestazione della norma quella originaria. Il Collegio qualifica come tamquam non esset il richiamo a disposizione abrogata che non sia stato trasferito sul nuovo testo.

Quanto alla platea dei destinatari, il Tribunale richiama la sentenza del CGA n. 1329 del 2022: l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 opera solo per la Polizia di Stato e per le altre forze di polizia individuate dall’art. 16 della legge n. 121/1981 — Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Corpo degli agenti di custodia e Corpo forestale dello Stato — con esclusione di Marina militare e Aeronautica.

Sulla tempestività dell’istanza il Collegio si allinea a Cons. Stato n. 1231 del 2019, ritenendola rispettata. Il ricorso è quindi accolto: l’INPS deve corrispondere quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis, oltre rivalutazione e interessi ai sensi dell’art. 16, sesto comma, della legge n. 724/1994, dalla maturazione del diritto all’effettivo soddisfo. Sui relativi importi spettano però solo gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, secondo l’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e l’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, come precisato da Cass. civ., Sez. lav., n. 13624 del 2020. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza ed è disposta la distrazione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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