Interesse al ricorso contro titolo edilizio: vicinitas non basta (Cons. Stato n. 6958 del 06.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di impugnazione dei titoli edilizi, la mera vicinitas non è sufficiente a integrare l’interesse al ricorso, che richiede un pregiudizio effettivo e serio derivante dall’atto impugnato, distinto e autonomo rispetto alla legittimazione ad agire. L’interesse può ricavarsi dall’insieme delle allegazioni del ricorso ed essere precisato e comprovato nel corso del processo, nel rispetto del contraddittorio. La compromissione della visuale panoramica e l’ombreggiamento integrano l’interesse solo se concretano un pregiudizio serio, non meramente soggettivo o emulativo; in caso contrario la domanda di annullamento persegue finalità non consentite dall’ordinamento.
Il Fatto
Il Comune di Albenga impugna la sentenza con cui il TAR Liguria, accogliendo il ricorso di una proprietaria di un terreno confinante, ha annullato gli atti del procedimento edilizio avviato su istanza di una società per l’attuazione di un progetto di cessione di un’area a verde pubblico e contestuale trasferimento di potenzialità edificatoria su altro lotto, con realizzazione di un edificio a destinazione mista in variante al PRG.
Il giudice di primo grado, respinta l’eccezione di difetto di interesse, aveva accolto il motivo relativo alla mancata adozione della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14-ter, comma 6-bis, legge n. 241/1990, annullando il titolo edilizio. Il Comune censura tale capo e la reiezione dell’eccezione preliminare; l’appellata ripropone i motivi assorbiti ed eccepisce l’improcedibilità per decadenza del titolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità: secondo un orientamento consolidato, richiamato con Cons. Stato, Sez. IV, n. 1940 del 2025 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 2913 del 2023, la decadenza dal titolo edilizio necessita di un provvedimento espresso, che nel caso di specie manca, dovendosi garantire il contraddittorio con il privato sui presupposti della pronuncia.
Nel merito, la Corte richiama i principi dell’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021: legittimazione e interesse sono condizioni autonome, entrambe accertabili anche d’ufficio; la vicinitas non dimostra automaticamente l’interesse, che va inteso come specifico pregiudizio; può desumersi dalle allegazioni del ricorso ed essere integrato nel corso del giudizio. L’interesse al ricorso, indicato genericamente nell’atto introduttivo, ben può quindi essere precisato successivamente.
Applicando tali coordinate, il Collegio ritiene però che i pregiudizi dedotti non giustifichino la domanda. Quanto alla riduzione della visuale, richiamata la Sez. IV n. 7464 del 2024, la tutela della visuale panoramica costituisce di regola un interesse di mero fatto; la sua compromissione rileva solo se il pregiudizio è effettivo e serio, con visuale connotata da peculiari profili di pregio, per evitare iniziative a fini emulativi. Nel caso concreto l’intervento si colloca a 32,50 metri dalla proprietà, in contesto fortemente antropizzato con altre elevate costruzioni, sicché la lesione non è comprovata e la domanda persegue finalità meramente emulative.
Quanto all’ombreggiamento, le doglianze sono generiche: la stessa appellata ammette che l’ombra potrebbe non interessare direttamente i fabbricati ma solo l’area antistante, configurandosi anche qui un interesse di fatto non meritevole di tutela. Il perito della ricorrente ha peraltro stimato in percentuali minime, pari al 5%, l’incidenza dell’opera sul deterioramento della visuale e dell’esposizione alla luce naturale.
In accoglimento del primo motivo di appello, assorbite le altre censure, la sentenza è riformata e il ricorso di primo grado è dichiarato inammissibile per difetto di interesse, con condanna dell’appellata alle spese del doppio grado e compensazione verso i Ministeri costituiti formalmente.
Nota della Redazione
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