Condono e vincolo paesaggistico anteriore diniego vincolato ripristino illegittimo (TAR Sicilia n. 2420 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel terzo condono edilizio l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 non riproduce il riferimento all’inedificabilità assoluta contenuto nell’art. 33 l. n. 47/1985: l’anteriorità del vincolo paesaggistico rispetto all’esecuzione dell’opera è perciò condizione ostativa alla sanatoria, indipendentemente dal carattere assoluto o relativo del vincolo. In Sicilia il recepimento integrale operato dall’art. 24 l.r. n. 15/2004 è stato ripristinato dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, l.r. n. 19/2021 ad opera della Corte cost. n. 252/2022, sicché la circolare n. 2/2022 del Dipartimento regionale si limita a ribadire la disciplina statale. Il parere dell’autorità di tutela assume natura vincolata, con esclusione di motivazione rafforzata sul concreto impatto paesaggistico e di valutazioni sull’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004. I poteri repressivi e l’ordine di riduzione in pristino, nel procedimento di condono definito con diniego, spettano invece al Comune e non alla Soprintendenza.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile destinato a civile abitazione nelle Isole Eolie, presenta istanza di condono edilizio ai sensi della l. n. 326/2003 per un ampliamento realizzato senza titolo: un locale deposito-magazzino di circa trenta metri quadri al piano seminterrato del fabbricato preesistente.

La Soprintendenza esprime parere negativo richiamando la circolare n. 2/2022 del Dipartimento dei Beni Culturali e, contestualmente, ordina la riduzione in pristino dello stato dei luoghi. Il ricorso gerarchico resta senza esito. Il Comune, preso atto del parere, rigetta l’istanza di condono. Il ricorrente impugna il parere, la circolare, il rigetto tacito del gravame e, con motivi aggiunti, il diniego comunale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge la prima censura: la comunicazione al tecnico incaricato non incide sulla legittimità dell’atto, poiché l’interessato ha avuto piena conoscenza del provvedimento e ha esercitato il diritto di difesa. Per gli atti recettizi l’omessa notifica incide al più sull’efficacia, ai sensi dell’art. 21-bis l. n. 241/1990.

Il nucleo della decisione riguarda il rapporto tra terzo condono e vincoli paesaggistici. L’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 non riproduce la locuzione “qualora questi comportino inedificabilità”: la sola anteriorità del vincolo rispetto all’opera è ostativa, come confermato da Cons. Stato, sez. VI, n. 1664 del 2016 e n. 1898 del 2016. La l.r. n. 19/2021 aveva ampliato l’ambito del condono, ma la Corte cost. n. 252/2022 ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, ripristinando l’integrale vigenza dell’art. 24 l.r. n. 15/2004. La tesi del ricorrente, volta a ridimensionare la portata vincolante di quella pronuncia, è respinta; il C.G.A.R.S. n. 836 del 2023 ha del resto superato il parere n. 291/2010.

Nel caso concreto le opere sono state realizzate quando sull’area insisteva già il vincolo paesaggistico del d.P.R.S. n. 5098/S/G del 1966, confermato e integrato dal D.A. 23 febbraio 2001. Inoltre l’intervento consiste in nuovi volumi e superfici, classificato dal tecnico di parte come tipologia n. 1 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, e non rientra tra le opere minori. Il parere è dunque vincolato e non richiede valutazioni sul danno paesaggistico né sull’art. 17 d.P.R. n. 31/2017.

È escluso il silenzio-assenso: l’art. 46 l.r. n. 17/2004 riguarda le autorizzazioni ad eseguire opere, non i nulla osta postumi; l’art. 32 l. n. 47/1985 contempla il silenzio-rifiuto; l’art. 20 l. n. 241/1990 esclude il paesaggio, componente dell’ambiente secondo la Corte cost. n. 160/2021. Il vizio partecipativo è dequotato ex art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, trattandosi di atto vincolato.

È invece accolto l’ultimo motivo: la Soprintendenza ha un potere solo consultivo, mentre la definizione del condono e l’ordine di demolizione spettano al Comune, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Il parere è dichiarato illegittimo nella parte in cui impone il ripristino; i motivi aggiunti sono respinti. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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