L’interesse alla decisione sopravvenuto in udienza rende improcedibile il ricorso (TAR Liguria n. 886 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa in pubblica udienza, determina l’improcedibilità del ricorso per difetto sopravvenuto di interesse. Il giudice amministrativo non è tenuto a esaminare nel merito le eccezioni preliminari né la domanda, una volta accertata la caducazione dell’interesse a ricorrere. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate quando le parti manifestino accordo sul punto.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un fabbricato destinato ad autosalone, agiva ex art. 30, comma 1, c.p.a. per l’accertamento e la condanna del Comune al risarcimento dei danni asseritamente subiti per il mancato trasferimento di un’area che l’ente si era impegnato a mettere a disposizione, con atto recepito in una deliberazione di Giunta del 2003.
Secondo la prospettazione attorea, il mancato trasferimento avrebbe impedito il perfezionamento di un mutuo ipotecario, con conseguente crisi finanziaria della società, cessazione dell’attività e locazione dell’immobile a terzi. Il Comune si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione e la prescrizione della pretesa, e chiedendo nel merito il rigetto.
La Motivazione della Corte
Alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2024 il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione. In quella sede la società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
Il Tribunale prende atto della dichiarazione e ne trae la conseguenza processuale: il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. La caducazione dell’interesse a ricorrere, per fatto sopravvenuto e dichiarato dalla stessa parte, preclude l’esame del merito della domanda.
La statuizione non investe le eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione e di prescrizione, che restano assorbite dalla declaratoria di improcedibilità. Il Collegio non procede quindi ad alcuna valutazione sulla fondatezza della pretesa risarcitoria né sulla sua qualificazione.
Quanto alle spese, il Tribunale rileva l’accordo manifestato dalle parti sul punto e le compensa integralmente. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 2248/1865, all. E, come richiamato dal rito amministrativo.
La decisione conferma l’orientamento secondo cui l’interesse a ricorrere deve permanere per tutta la durata del giudizio: la sua sopravvenuta mancanza, anche per scelta volontaria della parte, preclude una pronuncia di merito e impone la declaratoria di improcedibilità.
Nota della Redazione
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