SCIA alternativa al permesso di costruire e poteri inibitori del Comune (TAR Sicilia n. 21 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La SCIA alternativa al permesso di costruire, disciplinata dall’art. 23 d.P.R. n. 380/2001, non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 19 legge n. 241/1990, per espressa previsione dell’art. 5, comma 2, lett. c) d.l. n. 70/2011. Decorso il termine di trenta giorni, il potere dell’Amministrazione di inibire e rimuovere gli effetti della segnalazione resta integro e prescinde dalle condizioni dell’autotutela di cui all’art. 21-nonies legge n. 241/1990. Il termine dei trenta giorni è sollecitatorio e non incide sull’esercizio del potere di vigilanza urbanistico-edilizia. Inoltre, il termine di controllo “ordinario” sulla SCIA edilizia decorre solo se la segnalazione è completa dei pareri e dei nulla osta prescritti: in loro assenza la SCIA è inefficace ab origine e la demolizione è doverosa. La mera inerzia dell’Amministrazione non radica alcun affidamento legittimo in capo al proprietario dell’abuso.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di un fabbricato con area di pertinenza, sul quale ha presentato una SCIA alternativa al permesso di costruire per un pergolato in ferro e un corpo tecnico destinato a locale caldaia. Nel corso di sopralluoghi della Polizia Locale emergeva che le opere erano state realizzate in difformità dalla segnalazione e in assenza del nulla osta della Sovrintendenza ai Beni Culturali e dell’autorizzazione del Genio Civile.

Il Comune adottava dapprima un’ordinanza di sospensione lavori e poi un’ordinanza ingiunzione di demolizione con ripristino dello stato dei luoghi. Il ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti, deducendo violazione del regime temporale dei poteri inibitori, lesione del legittimo affidamento e difetto d’istruttoria per mancata valutazione di una pregressa SCIA.

La Motivazione della Corte

Il Collegio concentra l’esame sul solo intervento oggetto della SCIA del 2019, rilevando che le altre opere contestate non sono state specificamente censurate. La prima censura riguarda il combinato disposto degli artt. 19 e 21-nonies legge n. 241/1990. Il Tribunale osserva che, in quanto sostitutiva del permesso di costruire, la segnalazione risponde alla disciplina dell’art. 5, comma 2, lett. c) d.l. n. 70/2011, che esclude dall’ambito dell’art. 19 le denunce alternative o sostitutive del titolo edilizio.

Ne deriva, secondo il richiamo a C.G.A.R.S. n. 525 del 2021 e a TAR Lombardia n. 2721 del 2023, che il termine di trenta giorni dell’art. 23 d.P.R. n. 380/2001 ha natura sollecitatoria: non si forma alcun atto di assenso e l’Amministrazione conserva integro il potere di vigilanza. Il Collegio esamina in via subordinata anche l’ipotesi di qualificazione della SCIA ex art. 22 d.P.R. n. 380/2001 e giunge al medesimo esito.

Anche in tale diversa lettura, l’esercizio dei poteri inibitori presuppone una SCIA completa dei pareri, nulla osta e autorizzazioni prescritti. Poiché è incontestato che mancassero l’autorizzazione del Genio Civile e il nulla osta paesaggistico, la segnalazione è inefficace ab origine e l’ordinanza di demolizione è doverosa.

Il Tribunale richiama la regola secondo cui, in zona gravata da vincolo sismico, la mancanza dell’autorizzazione rende la demolizione obbligatoria; analogamente, in zona soggetta a vincolo paesaggistico, l’ordinanza di demolizione è provvedimento rigidamente vincolato, come affermato da Cons. Stato n. 8888/2019 e da C.G.A.R.S. n. 213 del 2024. La relazione tecnica dello stesso ricorrente conferma la non regolarizzabilità delle opere.

Il Collegio respinge anche la censura di difetto d’istruttoria, poiché la SCIA del 2019 risulta sostituita con effetto novativo da quella successiva, e ribadisce, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9 del 2017, che la mera inerzia dell’Amministrazione non è idonea a rendere legittimo l’abuso edilizio né a radicare un affidamento legittimo. Il ricorso è respinto con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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