La desistenza dichiarata dal ricorrente integra improcedibilità per carenza di interesse (TAR Toscana n. 1915 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione con cui il ricorrente manifesta la volontà di desistere dal ricorso, pur non essendo qualificabile come rinuncia ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., evidenzia il venir meno dell’interesse al gravame. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di una condizione dell’azione, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La definizione in rito non preclude la compensazione delle spese, che il giudice dispone in ragione dell’adesione della parte resistente e dello svolgimento complessivo dei fatti.
Il Fatto
Il Comune di Radicondoli ha impugnato davanti al TAR Toscana i decreti regionali con cui la Regione ha approvato l’integrazione del programma dei lavori del permesso di ricerca per risorse geotermiche denominato “Monte Santa Croce” e ha conferito il permesso di ricerca denominato “La Pianaccia”, oltre al verbale della conferenza dei servizi del 25 febbraio 2021.
Con ricorso per motivi aggiunti il Comune ha esteso l’impugnazione alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 39 del 13 aprile 2021, che ha modificato il PAER nella parte relativa alle aree non idonee per l’installazione di impianti geotermici, dolendosi dell’esclusione delle attività di ricerca mineraria dalla relativa disciplina. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 16 ottobre 2025, il ricorrente ha dichiarato di voler desistere dal ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina preliminarmente la portata dell’atto depositato dal ricorrente. La dichiarazione di desistenza non viene qualificata come rinuncia al ricorso: non ricorre, dunque, l’ipotesi dell’art. 84 cod. proc. amm., con la conseguente estinzione del giudizio per effetto della sola volontà della parte.
Il Tribunale ne trae comunque una conseguenza sul piano delle condizioni dell’azione. L’atto manifesta il venir meno dell’interesse del ricorrente alla decisione sul gravame: l’interesse alla pronuncia di merito costituisce condizione dell’azione e la sua sopravvenuta carenza impedisce al giudice di procedere all’esame dei motivi.
La pronuncia è quindi di improcedibilità, resa ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm. Il giudice non esamina nel merito le censure articolate contro i decreti regionali e contro la deliberazione consiliare di modifica del PAER.
Sul piano delle spese, il Collegio dispone la compensazione. La statuizione si fonda su due elementi indicati espressamente: l’adesione manifestata dalla Regione Toscana e lo svolgimento complessivo dei fatti di causa.
La sentenza ordina infine che sia data esecuzione al provvedimento da parte dell’autorità amministrativa, secondo la formula di rito.
Nota della Redazione
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