Decadenza dagli incentivi fotovoltaici e onere della prova a carico dell’istante (Cons. Stato n. 9545 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficiario di incentivi pubblici per impianti fotovoltaici è tenuto, in forza del principio di autoresponsabilità, a dimostrare con elementi di data certa il completamento dell’impianto entro il termine previsto dalla disciplina di settore. Il controllo del GSE non costituisce esercizio di autotutela, ma verifica per la prima volta della veridicità delle dichiarazioni rese dal privato nell’ambito di un rapporto di durata. L’assenza di soccorso istruttorio a carico del Gestore non lede il contraddittorio procedimentale, quando la decadenza trova autonoma e sufficiente ragione nella mancata prova delle ragioni dello spostamento delle cabine inverter.
Il Fatto
La società appellante gestisce un impianto fotovoltaico di potenza rilevante, entrato in esercizio nel 2011. Il GSE, all’esito di un sopralluogo, ha avviato il procedimento di verifica ai sensi della legge n. 129/2010 e dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e ha dichiarato la decadenza dagli incentivi. La contestazione riguardava la collocazione temporale incerta della documentazione fotografica e dei report sulle prove dei cavi, incompleti rispetto alle linee di media tensione.
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso principale, ritenendo che i requisiti di accesso agli incentivi debbano risultare da elementi certi e che l’onere della prova resti sull’istante; ha invece accolto in parte i motivi aggiunti, riconoscendo l’applicabilità dell’istituto della decurtazione anche alle violazioni di minore gravità. La società ha proposto appello per ottenere la riforma.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta anzitutto il tema della motivazione della sentenza di primo grado, rilevando che l’adozione di una tecnica redazionale fondata sul richiamo a pertinenti precedenti giurisprudenziali non integra alcun difetto. Il Collegio individua quindi il nucleo della controversia nell’individuazione del soggetto sul quale ricade l’onere della prova circa la sussistenza dei requisiti per fruire del beneficio.
Sul punto esiste un orientamento consolidato: spetta a chi presenta la domanda dimostrare la conclusione dell’impianto entro il 31 dicembre 2010. Il completamento, secondo le linee guida del GSE, comprende il completamento strutturale e il cablaggio delle cabine inverter. Il sopralluogo aveva evidenziato che due cabine non si trovavano nella posizione risultante dalla documentazione allegata all’istanza e che le relative opere non erano terminate. La foto aerea e il verbale di collaudo prodotti erano privi di data certa e mancava ogni riferimento alle linee in media tensione in uscita dalle cabine e dirette alla sottostazione principale.
Il Collegio esclude la violazione delle norme sul preavviso di rigetto. La comunicazione del 26 settembre 2018 costituiva richiesta di integrazione documentale nell’ambito di un controllo avviato dal GSE, e la decadenza è stata motivata anzitutto con la mancata prova delle ragioni dello spostamento delle cabine. L’osservazione sui cavi in media tensione serviva solo a spiegare perché il verbale di collaudo non potesse valere come prova alternativa. Il controllo intervenuto a distanza di molti anni non ribalta sul Gestore l’onere probatorio né legittima un soccorso istruttorio: è onere del beneficiario conservare la documentazione, essendo consapevole della possibilità di verifica in ogni momento.
Quanto al profilo delle competenze, la decadenza pronunciata dal GSE non invade il piano edilizio comunale, poiché il titolo autorizzativo resta integro. La competenza del Gestore consiste nel verificare il completamento dell’intervento nella sua configurazione finale, strutturale ed elettrica, funzionale all’erogazione dei benefici.
Infine il Collegio respinge la qualificazione dell’atto come provvedimento di autotutela. Il GSE esercita un potere di controllo del permanere dei presupposti lungo tutto il rapporto di durata; nella specie la verifica non ha riesaminato requisiti già valutati in fase di ammissibilità, ma ha controllato per la prima volta la veridicità delle dichiarazioni rese e la natura dell’intervento. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione del tempo trascorso tra domanda e controllo.
Nota della Redazione
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