Piano urbanistico: interesse ad agire solo con lesione concreta e attuale (TAR Puglia n. 1450 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione di uno strumento urbanistico è ammissibile solo se il ricorrente allega in modo puntuale e specifico i concreti pregiudizi derivanti dalle previsioni pianificatorie censurate. La partecipazione procedimentale mediante osservazioni non attribuisce automaticamente la legittimazione a ricorrere, poiché risponde a una finalità collaborativa e prescinde dalla titolarità di una posizione soggettiva qualificata. Non integra interesse ad agire la mera aspettativa che, in esito a un nuovo esercizio della potestà pianificatoria, i suoli possano ottenere una classificazione più favorevole. In assenza di lesione attuale e diretta del bene tutelato, il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. b), cod. proc. amm., non essendo configurabile una forma di azione popolare in materia urbanistica.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di terreni nel Comune di Massafra, aveva presentato osservazioni nel procedimento di formazione del nuovo Piano Urbanistico Generale. La Regione Puglia, con delibera di Giunta n. 2253 del 29 dicembre 2021, aveva concluso per la non compatibilità del piano; il Comune convocava quindi la conferenza di servizi, che si concludeva con determinazione positiva e superamento dei rilievi.
Con delibera di Giunta n. 338 del 20 marzo 2023 la Regione attestava la compatibilità del PUG, e con delibera consiliare n. 74 del 27 giugno 2023 il Comune approvava definitivamente lo strumento. Il ricorrente impugnava tali atti davanti al TAR, censurando la violazione dei termini della conferenza, la mancata ripubblicazione del piano e l’erroneità dei presupposti; il Comune eccepiva l’inammissibilità per difetto di legittimazione e interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che le aree del ricorrente non hanno subito alcun trattamento peggiorativo rispetto allo strumento urbanistico previgente. Lo stesso ricorrente aveva riconosciuto tale circostanza, fondando la propria posizione sulla partecipazione al procedimento, sulla volontà di svolgere ulteriori osservazioni e sull’eventualità di una futura classificazione più favorevole.
Il Tribunale richiama il dominante orientamento che esige la puntuale allegazione dei concreti pregiudizi, onde evitare che il ricorso si risolva in una generica prospettazione di lesione all’assetto del territorio (Cons. St., IV, n. 719/2016; Cons. St., I, n. 4026/2012). L’ammissibilità delle censure va verificata in stretta connessione con la lesione attuale e diretta del bene, previa dimostrazione dell’incidenza delle previsioni contestate.
Quanto alla partecipazione procedimentale, la Corte ribadisce che la facoltà di presentare osservazioni non abilita automaticamente al ricorso giurisdizionale (Cons. St., IV, n. 4644/2011; TAR Trentino Alto Adige, Trento, n. 152/2021). Le osservazioni integrano una forma collaborativa di coinvolgimento, mentre il processo amministrativo postula la titolarità di una posizione giuridica soggettiva e il concorso di legittimazione e interesse ad agire.
Nemmeno l’aspettativa di una classificazione più favorevole configura l’interesse richiesto: ammetterla equivarrebbe a introdurre una legittimazione generalizzata all’impugnazione del piano, legata alla sola qualità di proprietari di suoli compresi nel territorio comunale (TAR Campania, Napoli, Sez. I, n. 1417 del 19 febbraio 2025). Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto inammissibili per difetto di interesse; le spese seguono la soccombenza verso il Comune e sono compensate con le altre amministrazioni.
Nota della Redazione
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