Aree umide PPTR Puglia e diniego di autorizzazione paesaggistica (TAR Puglia n. 1448 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle aree umide delimitate dalle tavole della sezione 6.2.1 del PPTR della Regione Puglia, l’art. 65 delle NTA vieta la nuova edificazione e ogni intervento che comporti modificazione dello stato dei luoghi. Il diniego di autorizzazione paesaggistica che recepisce il parere sfavorevole della Commissione Locale per il Paesaggio è legittimo quando si fonda sul dato letterale della norma e sugli accertamenti compiuti in sede procedimentale. La contestazione della perimetrazione cartografica è inammissibile se proposta in modo generico e tardivo, o se affidata a una perizia di parte che si risolve in mere asserzioni difensive. La questione dell’esclusione dell’area dai vincoli paesaggistici ex art. 142, comma 2, d.lgs. n. 42/2004 non è esaminabile nel merito se non è mai stata sottoposta all’Amministrazione in sede procedimentale.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al Comune di Lecce l’autorizzazione paesaggistica per costruire una civile abitazione su un lotto di proprietà sito in località Torre Chianca. L’Ente civico ha negato il titolo recependo il parere sfavorevole della Commissione Locale per il Paesaggio, che ha rilevato come la particella ricada in zone umide dove l’intervento contrasta con l’art. 65 delle NTA del PPTR.

La ricorrente ha impugnato la nota di diniego e il parere, chiedendo in via subordinata l’annullamento o la disapplicazione del PPTR nelle parti ostative. Si sono costituiti il Comune, la Regione Puglia, il Ministero della Cultura e la Soprintendenza per resistere. La Regione ha eccepito in rito l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto di poter prescindere dall’eccezione in rito, perché il ricorso è infondato nel merito. La questione centrale riguarda la legittimità del diniego opposto dall’Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche, fondato sul parere sfavorevole della Commissione Locale per il Paesaggio.

Quanto alla pretesa inapplicabilità del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, il TAR ha rilevato che la questione non risulta mai sottoposta all’Amministrazione in sede procedimentale: opera quindi la preclusione dell’art. 34, comma 2, c.p.a. Nel merito, i documenti versati in giudizio dimostrano che il lotto non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione dell’art. 142 d.lgs. n. 42/2004. Alla data del 6 settembre 1985 la località Torre Chianca non era definita da alcuno strumento urbanistico comunale: il PRG di Lecce è stato approvato solo con la deliberazione di Giunta Regionale n. 3919 del 1° agosto 1989, e la mera adozione del 1983 non produce effetti. Né rileva il richiamo alle zone omogenee del DM 1444/1968, posto che nel 1985 vigeva il Programma di Fabbricazione e la classificazione del 1979 non menzionava Torre Chianca.

Del pari infondate sono le censure sulla contraddittorietà tra la norma e le rappresentazioni cartografiche: le contestazioni sono tardive, generiche e indimostrate. La perizia di parte si risolve in mere asserzioni difensive, prive di rilievo. Il Tribunale ha respinto anche la doglianza sull’erronea ricomprensione del lotto tra le aree umide, richiamando il dato letterale dell’art. 65 delle NTA e gli accertamenti dell’Amministrazione. I richiami alla giurisprudenza sulla sovrapponibilità dei vincoli e sulle schede PAE riguardano circostanze differenti da quelle in esame. Le residue censure sono generiche e indimostrate.

Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della questione esaminata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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