Conversione del permesso stagionale subordinata alle quote: diniego legittimo (TAR Puglia n. 1443 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, presuppone che lo straniero abbia svolto attività lavorativa per almeno tre mesi e abbia ricevuto un’offerta di contratto subordinato, ma resta subordinata alla capienza delle quote annualmente stanziate. Il diniego questorile che rilevi l’assenza della quota e l’intervenuta scadenza del visto d’ingresso è espressione di attività vincolata, priva di margini di apprezzamento discrezionale. Ne consegue l’inapplicabilità del preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, per difetto del presupposto partecipativo, e la non decisività del mero deposito di una domanda di verifica della quota in luogo della richiesta di conversione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, faceva ingresso in Italia il 13 novembre 2023 con visto di tipo D per lavoro stagionale della durata di 150 giorni. Assunto con contratto subordinato il 30 aprile 2024, presentava il 17 settembre 2024 un’istanza di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del titolo di soggiorno in lavoro subordinato.
Con decreto del 26 settembre 2024, notificato il 15 ottobre 2024, il Questore rigettava la richiesta di rilascio del permesso per lavoro stagionale, con contestuale avviso di possibile espulsione ex art. 13 d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Puglia, deducendo violazione dell’art. 24, commi 7 e 8, d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, degli artt. 3 e 6 della stessa legge, oltre a difetto di motivazione e di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso sul rilievo che la durata del permesso stagionale non può eccedere i nove mesi in un periodo di dodici e che, comunque, non può superare la validità del visto d’ingresso, essendo preordinata alla medesima funzione. Richiamati l’art. 5, comma 3-bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998 e l’art. 24, comma 7, d.lgs. n. 286/1998, il Tribunale osserva che il ricorrente, al momento della presentazione dell’istanza, aveva già soggiornato oltre il termine consentito e che il visto era scaduto.
Quanto alla conversione, i giudici ritengono non provata l’effettiva proposizione della relativa domanda, risultando depositata solo una richiesta di verifica della quota. Nel merito, l’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 subordina la conversione alla capienza delle quote: dalla relazione dell’Avvocatura emerge che il ricorrente non ha ottenuto alcuna quota tra quelle stanziate con il decreto flussi.
Il Collegio esclude la rilevanza della modifica introdotta dall’art. 1 del d.l. n. 145/2024, che ha soppresso il riferimento alle quote ma con applicazione differita, non operante nel caso di specie. Il provvedimento impugnato conserva quindi carattere vincolato.
Da qui il rigetto anche della censura sul preavviso di rigetto: l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 esclude l’illegittimità per vizi procedimentali quando l’atto ha contenuto vincolato. Il diniego è perciò legittimo per assenza dei requisiti di legge.
In dispositivo il ricorso è respinto con compensazione delle spese; il Collegio, in riforma del decreto della Commissione, ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, liquidando il compenso al difensore anticipatario in € 2.000,00 oltre accessori, a carico dell’Erario.
Nota della Redazione
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