Rinuncia irrituale al ricorso e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Calabria n. 1323 del 13.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso notificata senza le formalità prescritte dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. è idonea a raggiungere lo scopo di conoscenza cui è preordinata, ma non perfeziona la fattispecie estintiva del giudizio. Il giudice può trarre dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l’improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Le spese di giudizio sono poste a carico del rinunciante secondo il principio della soccombenza virtuale, in assenza di ragioni imputabili all’amministrazione resistente, che abbia svolto attività difensiva e chiesto la condanna. La rifusione sarebbe dovuta anche in caso di estinzione per rinuncia, ex art. 84, comma 2, cod. proc. amm., salvo compensazione.
Il Fatto
La ricorrente partecipava al concorso pubblico indetto dal Comune di Corigliano-Rossano per la copertura di quattro posti di istruttore di vigilanza, categoria C. All’esito della prova preselettiva si classificava al trentaduesimo posto con il punteggio di 21/30 e non veniva ammessa alla prova scritta, accessibile ai soli primi trenta candidati.
Proponeva quindi ricorso, articolato in tre motivi, chiedendo l’annullamento della graduatoria della preselettiva e il riconoscimento del diritto a essere ammessa alle prove scritte, oltre a tutela cautelare. Il Comune si costituiva contestando le censure. La Sezione respingeva l’istanza di sospensiva, rilevando la prevalenza dell’interesse pubblico al celere svolgimento del concorso e l’avvenuto espletamento delle prove scritte. In vista dell’udienza di merito la ricorrente dichiarava la rinuncia al ricorso; il Comune chiedeva la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 84, comma 1, cod. proc. amm., che prefigura il potere della parte di rinunciare al ricorso, e dal comma 3, che impone la notifica alle altre parti entro dieci giorni prima dell’udienza. Tale disposizione tratteggia un onere che il rinunciante deve assolvere esattamente perché la rinuncia produca gli effetti che il legislatore vi riconduce.
Dalla documentazione in atti emerge che la notifica dell’atto di rinuncia non è stata effettuata nel prescritto formato .eml. La notifica, pur valida perché ha raggiunto lo scopo di conoscenza, atteso che l’amministrazione ne ha preso atto, è tuttavia irrituale ed inefficace per il perfezionamento della fattispecie del comma 3, non essendo intervenuta con le prescritte formalità entro il termine.
Su queste basi il Collegio richiama l’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., che consente al giudice di trarre dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Dall’atto di rinuncia si ricava che la ricorrente non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio: il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Quanto alle spese, il Collegio applica il principio della soccombenza virtuale: non sono illustrate ragioni specifiche e imputabili al Comune resistente alla base della rinuncia, e l’amministrazione ha svolto attività difensiva chiedendo la condanna. Il Collegio precisa che la ricorrente sarebbe stata tenuta alla rifusione anche in ipotesi di estinzione per rinuncia, ex art. 84, comma 2, cod. proc. amm., e non ritiene sussistere circostanze idonee a giustificare la compensazione.
La ricorrente è quindi condannata alla rifusione delle spese in favore dell’amministrazione comunale, liquidate in € 1.000,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Nota della Redazione
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