Interesse risarcitorio e improcedibilità: il giudice deve accertare l’illegittimità dell’atto (Cons. Stato n. 4718 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori, resa nelle forme e nei termini dell’art. 73 c.p.a., impone al giudice amministrativo di pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento impugnato e gli preclude la declaratoria di improcedibilità del ricorso. A tal fine è sufficiente manifestare l’interesse risarcitorio, senza necessità di specificare i presupposti della domanda né di proporla nello stesso giudizio. Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di ampia discrezionalità e sono sindacabili solo per macroscopica illogicità, irragionevolezza o errore di fatto. La previsione di un piano attuativo per gli ambiti di rigenerazione urbana risponde a una scelta non irragionevole e non incide sul diritto di proprietà quando le indicazioni progettuali abbiano valore meramente direttivo.
Il Fatto
La società appellante, proprietaria di un compendio immobiliare di circa 10.000 mq corrispondente a un insediamento industriale edificato negli anni Cinquanta, impugnava il Piano generale territoriale del Comune di Baranzate nella parte in cui classificava l’area come ambito di rigenerazione urbana e qualificava l’edificio come dismesso, subordinando gli interventi alla previa approvazione di un piano attuativo.
Il TAR Lombardia, con sentenza n. 632 del 2023, dichiarava improcedibile il ricorso. La società proponeva appello, deducendo l’errore del giudice di primo grado per non aver considerato la memoria con cui aveva ribadito l’interesse all’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori, e riproponeva i motivi di primo grado non esaminati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo di appello. Il TAR aveva dichiarato l’improcedibilità nonostante la parte avesse formalmente manifestato, con memoria notificata, l’interesse all’accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati ai fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. Richiamando l’Adunanza plenaria n. 8 del 2022, il Consiglio di Stato ribadisce che per procedere all’accertamento è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori: non occorre specificare i presupposti della domanda né averla proposta nel medesimo giudizio. Una volta manifestato l’interesse, il giudice deve accertare la legittimità dell’atto e non può pronunciarsi su questioni assorbenti della fattispecie risarcitoria.
Passando ai motivi riproposti, il Collegio ritiene infondata la censura sulla qualificazione dell’immobile come edificio dismesso. La società non ha smentito la valutazione comunale, già presente nel P.G.T. previgente non impugnato; i contratti di locazione e i procedimenti di recupero TARSU provano solo la disponibilità del bene, non il suo concreto utilizzo; né rileva il certificato di agibilità. La nozione di area dismessa accolta dall’art. 4.6 della Relazione illustrativa comprende lo stato di abbandono anche parziale, coerente con la notevole estensione dell’immobile.
Quanto all’art. 23, lett. a), comma 6, delle Norme di attuazione, la Corte conferma che si tratta di scelta pianificatoria ragionevole. I piani urbanistici sono atti ampiamente discrezionali, sindacabili solo per macroscopica illogicità o errore di fatto, senza obbligo di motivazione specifica salvo aspettativa qualificata, nella specie insussistente. La limitazione degli interventi in assenza di piano attuativo non è illogica, perché mira a non frustrare gli obiettivi di riqualificazione, e non contrasta con l’art. 9 del d.P.R. n. 380/2001.
Infondato anche il motivo sulla pretesa inutilità del piano attuativo: la censura investe il merito amministrativo, insindacabile. La Sezione richiama il proprio orientamento (Cons. Stato, Sez. IV, n. 9916 del 2022) secondo cui il permesso di costruire diretto costituisce ipotesi eccezionale e di stretta interpretazione. L’area, pari a mq 10.660, supera il limite di 7.000 mq fissato dall’art. 9.2 delle N.T.A. per il ricorso al permesso di costruire convenzionato. Le indicazioni progettuali, infine, hanno valore meramente direttivo e non impongono interventi al proprietario.
In riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.