Ottemperanza al giudicato e diniego della penalità di mora per vincoli di bilancio (TAR Sicilia n. 2220 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, il ricorso proposto per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo non ottemperato dalla pubblica amministrazione è fondato quando risulti ritualmente incardinata la procedura, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996 e perduri l’inadempienza dell’ente. Il giudice amministrativo afferma l’obbligo dell’ente di dare integrale esecuzione al titolo nel termine assegnato e, in caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. non va fissata quando il titolo abbia già riconosciuto gli interessi e sussistano specifiche difficoltà di adempimento legate a vincoli normativi e di bilancio e al contingente stato della finanza pubblica.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 422/2024 del 30.4.2024 emesso dal Tribunale di Ragusa, con il quale è stato ingiunto a un consorzio di bonifica il pagamento di Euro 12.349,57, oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione. Il titolo è stato notificato e munito di formula esecutiva.
L’ente intimato non si è costituito, pur essendo stato evocato mediante notifica presso indirizzo PEC tratto da pubblici elenchi. Il ricorrente ha chiesto, per l’ipotesi di perdurante inadempienza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora, con vittoria di spese e distrazione in favore del difensore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, verificando in primo luogo la ritualità della procedura: il titolo esecutivo è stato notificato e il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.. È inoltre decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996 per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.
Il decreto ingiuntivo è risultato tuttora non ottemperato dall’ente intimato. Non sono emersi motivi giustificativi dell’inadempienza, con la conseguenza che va affermata la persistenza dell’obbligo in capo all’ente di dare integrale ottemperanza al titolo, per le somme dovute e al netto di quelle eventualmente già versate.
Il Tribunale ha assegnato all’ente il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della decisione per il pagamento del credito. Ha inoltre escluso la rifusione delle spese di precetto, poiché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore. Decorso inutilmente il termine, su istanza di parte, provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, individuato nel Segretario generale del Comune di Ragusa o in altro funzionario delegato in possesso della necessaria professionalità.
Il Collegio ha invece respinto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.. Ha valorizzato, da un lato, il fatto che il titolo di cui si chiede l’esecuzione abbia già espressamente riconosciuto gli interessi; dall’altro, le specifiche difficoltà nell’adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio e al contingente stato della finanza pubblica, richiamando sul punto TAR Lazio, Roma, sez. II-ter, n. 10526/2024 e, per fattispecie analoghe, TAR Sicilia – Catania, sez. V, 27.6.2025 n. 2034.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi Euro 1.500,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione di nota specifica entro i termini di cui all’art. 71 d.P.R. 115/2002.
Nota della Redazione
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