Spedizione posta ordinaria di assegno intrasferibile e concorso di colpa del mittente (Cass. civ. Sez. I n. 19212 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola di intrasferibilità, costituisce condotta idonea a fondare il concorso di colpa del mittente, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, cod. civ., in caso di sottrazione del titolo e di riscossione da parte di un soggetto non legittimato. Le modalità di trasmissione e consegna del servizio postale espongono volontariamente il mittente a un rischio superiore a quello consentito dalle regole di comune prudenza e rendono la spedizione antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo della banca nell’identificazione del presentatore. L’accertamento del concorso del fatto colposo del danneggiato e la determinazione del grado di efficienza causale di ciascuna colpa rientrano nel potere di indagine del giudice di merito e sono incensurabili in sede di legittimità quando sorretti da adeguata e logica motivazione.

Il Fatto

Una compagnia assicurativa, titolare di un conto corrente, emetteva due assegni muniti di clausola di intrasferibilità e li spediva ai beneficiari mediante il servizio postale ordinario. I titoli venivano sottratti e incassati presso la banca negoziatrice da soggetti diversi dai legittimi beneficiari. La società agiva in giudizio per ottenere il ristoro del danno, invocando la responsabilità dell’ente postale per violazione dell’art. 43 legge ass.

Il tribunale accoglieva parzialmente la domanda e riconosceva la responsabilità dell’ente in concorso paritario con quella della stessa attrice. La corte di appello confermava la decisione, ravvisando il concorso di colpa della mittente ex art. 1227, comma 1, cod. civ. per avere affidato i titoli alla posta ordinaria. La società proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, illogica o meramente apparente. La Corte rileva che l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012 — applicabile ratione temporis, essendo stata impugnata una sentenza pubblicata il 23 settembre 2019 — ha ridotto al minimo costituzionale il sindacato di legittimità sulla motivazione. È oggi denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.

La censura non adduce che le argomentazioni della corte di merito fossero inidonee a rappresentare l’iter logico seguito, ma ne confuta la fondatezza ripercorrendone i passaggi. Si tratta di mero dissenso motivazionale rispetto a un apprezzamento di fatto, frutto di determinazione discrezionale del giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità.

Quanto alla contestazione del concorso colposo ex art. 1227, comma 1, cod. civ., la Corte osserva che il relativo accertamento, così come la determinazione del grado di efficienza causale di ciascuna colpa, rientrano nel potere di indagine del giudice del merito e sono incensurabili quando sorretti da adeguata e logica motivazione.

Sul punto la decisione impugnata è coerente con le Sezioni Unite n. 10079 e n. 9769 del 2020, alle cui motivazioni il Collegio rinvia ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.: la spedizione per posta ordinaria di un assegno intrasferibile, in caso di sottrazione e riscossione da parte di un non legittimato, configura antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo della banca. Conforme la successiva giurisprudenza di legittimità.

Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in punto di spese, è parimenti inammissibile: la denuncia trova ingresso solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa, e la censura sulla refusione degli esborsi di primo grado non era stata formulata in appello. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e con i presupposti del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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