Interessi non dovuti su finanziamento e rimborso: cessata la materia del contendere (ABF Collegio di Roma n. 3690 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento davanti all’Arbitro Bancario Finanziario la cessazione della materia del contendere consegue alla integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente, quando l’intermediario dimostri di aver ripristinato il rapporto secondo le condizioni pattuite e di aver restituito le somme indebitamente addebitate. Il rimborso degli interessi non dovuti e la compensazione degli stessi sulle rate future esauriscono l’interesse dell’istante, rendendo superfluo ogni ulteriore accertamento. La declaratoria presuppone la prova documentale dell’adempimento, non la semplice dichiarazione dell’intermediario. Il Collegio verifica che ciascuna voce oggetto di contestazione sia stata effettivamente soddisfatta, ivi comprese le spese di procedura.
Il Fatto
Il ricorrente lamenta la non corretta applicazione delle condizioni contrattuali pattuite in sede di stipula di un contratto di credito ai consumatori. Sostiene che avrebbe dovuto corrispondere euro 42,00 mensili, oltre euro 9,00 per una polizza volontaria disdetta, mentre l’intermediario avrebbe continuato a prelevare euro 59,81 invece della minore somma pattuita.
Chiede quindi il ripristino del piano di ammortamento originario e il rimborso, o la riduzione sulle rate residue, delle quote pagate in eccesso. La banca resiste sostenendo di aver già accolto le richieste in sede di riscontro al reclamo e chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Il cliente replica chiedendo anche il rimborso delle spese di procedura e di euro 115,83; l’intermediario produce in controreplica l’evidenza dei rimborsi eseguiti.
La motivazione del Collegio
La questione sottoposta concerne la verifica dell’effettiva soddisfazione delle pretese avanzate dal ricorrente in materia di interessi addebitati su un finanziamento. Il Collegio non è chiamato a decidere nel merito della fondatezza della doglianza, ma a valutare se l’intermediario abbia posto in essere le condotte satisfattive dedotte in controdeduzioni.
La banca conferma il ripristino del piano di ammortamento e documenta l’importo complessivo degli interessi addebitati, pari a euro 124,74. Di tale somma, euro 42,00 sono stati portati a copertura della rata scaduta il 15.07.2025, mentre il residuo di euro 82,74 è stato rimborsato mediante bonifico eseguito il 30.07.2025 sul conto indicato dal ricorrente.
L’istituto allega inoltre l’evidenza del rimborso di euro 20,00 per le spese di procedura. L’insieme di tali riscontri dimostra che le voci oggetto di contestazione — ripristino del piano, restituzione degli interessi e spese — sono state integralmente coperte.
Ne deriva che l’interesse del ricorrente all’accertamento è venuto meno per effetto delle condotte riparatorie dell’intermediario, anteriormente alla decisione. Il Collegio dichiara pertanto cessata la materia del contendere con riferimento alle istanze proposte.
Nota della Redazione
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