Estinzione anticipata cessione del quinto rimborso costi soglia de minimis (ABF Collegio di Torino n. 368 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata del prestito con cessione del quinto della pensione, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front, in conformità alla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia. I costi recurring si rimborsano secondo il criterio di proporzionalità lineare, salvo diversa e valida previsione contrattuale; i costi up-front, in assenza di diversa pattuizione, si riducono secondo la curva degli interessi corrispettivi. Sussiste la legittimazione passiva dell’intermediario che opera l’estinzione e percepisce il totale residuo, anche se le commissioni siano state retrocesse alla rete o all’impresa di assicurazioni. Il credito di entità economicamente minima difetta di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per la regola de minimis.

Il Fatto

La ricorrente aveva stipulato il 21 maggio 2021 un contratto di prestito con cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente il 31 ottobre 2024 dopo il pagamento di 40 rate su 96. Con reclamo del 26 giugno 2025 e successivo atto del 7 settembre 2025 aveva chiesto il rimborso complessivo di € 1.237,05, oltre interessi legali dal reclamo, e la dichiarazione della legittimazione dell’intermediario in ordine a non meglio precisati oneri assicurativi.

L’intermediario aveva eccepito la trasparenza delle condizioni applicate, il carattere non ripetibile dei costi e l’avvenuto rimborso di quanto dovuto, chiedendo il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dalla pacifica rimborsabilità delle commissioni relative alla rete di distribuzione, costi inerenti alla stipulazione del contratto e parte del costo totale del credito. Irrilevante è la terzietà dell’agente destinatario della commissione: l’indebito e l’obbligazione restitutoria sorgono al momento dell’estinzione anticipata, quando il mutuatario versa l’importo del conteggio estintivo al netto dei costi non maturati. Ciò vale indipendentemente dalla retrocessione delle commissioni alla rete o all’impresa di assicurazioni e dalla circostanza che l’intermediario estintore sia un cessionario subentrato: rileva il rapporto tra cliente e intermediario che percepisce il totale residuo. Sussiste quindi la legittimazione passiva dell’intermediario resistente.

Nel merito, il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa e giurisprudenziale. L’art. 125-sexies del TUB, nel testo previgente alle modifiche dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (decreto “Sostegni-bis”, convertito con l. 23 luglio 2021 n. 106), va interpretato in conformità al diritto unionale, secondo la sentenza Lexitor (Corte di Giustizia, 11 settembre 2019, C-383/18), che include nel diritto alla riduzione tutti i costi posti a carico del consumatore. La successiva pronuncia UniCredit Bank Austria (9 febbraio 2023, C-555/21) non contraddice tale lettura, riguardando un diverso ambito normativo.

La Corte costituzionale, 22 dicembre 2022, n. 263, ha dichiarato illegittimo l’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 limitatamente alle parole relative alle norme secondarie, e l’art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104 (decreto Omnibus, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136) ha richiamato il rispetto del diritto unionale come interpretato dalla Corte di Giustizia. Anche la precedente formulazione dell’art. 125-sexies TUB va quindi letta in senso conforme alla sentenza Lexitor, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019.

Quanto ai criteri, per i costi recurring opera la proporzionalità lineare, salvo diversa valida previsione contrattuale; per i costi up-front si applica la curva degli interessi corrispettivi. I costi sono recurring quando la descrizione dell’onere richiama la durata o la gestione del rapporto; sono up-front le commissioni riferite ad attività preliminari o contestuali. Nel caso concreto le commissioni intermediario, di natura ricorrente, sono governate da un criterio contrattuale corrispondente alla curva degli interessi; le commissioni di distribuzione, riferite a controllo documentazione e raccolta firme, sono qualificate come up-front. Non risultano oneri assicurativi contrattualmente a carico della ricorrente.

Il rimborso residuo dovuto, quantificato in € 0,1, è inferiore alla soglia del valore infimo e non merita accoglimento per la regola de minimis, risultando ampiamente inferiore alle spese della procedura e tale da evidenziare la mancanza di interesse ad agire. Il Collegio richiama sul punto l’orientamento secondo cui, per crediti patrimoniali di entità oggettivamente minima, difetta l’interesse ex art. 100 c.p.c., senza violazione dell’art. 24 Cost., in quanto la tutela del diritto di azione va contemperata con le regole di correttezza e buona fede e con i principi del giusto processo (Cass., 3 marzo 2015, n. 4228). Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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