Truffa da falso trading online e disciplina delle operazioni non autorizzate (ABF Collegio di Roma n. 3691 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
I bonifici disposti personalmente dal cliente, anche quando il consenso sia viziato dal raggiro di un terzo, costituiscono operazioni autorizzate e non rientrano nella disciplina degli utilizzi fraudolenti di cui agli artt. 10 ss. del d.lgs. n. 11/2010. La truffa che induce il cliente a disporre il pagamento si colloca a monte del processo di autenticazione e non vulnera il sistema di sicurezza del prestatore di servizi di pagamento. In assenza di un contributo causale dell’intermediario alla frode, la richiesta di restituzione dell’importo non è accoglibile. L’istanza risarcitoria richiede la prova di un pregiudizio serio, conseguenza immediata e diretta della condotta contestata, non potendosi fondare su meri disagi o perdite di tempo.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un conto corrente online presso la resistente, riferisce di essere rimasta vittima di una truffa finanziaria. Il 9 e 10 luglio 2024 disponeva due bonifici nella convinzione che fossero destinati a investimenti in trading online, rivelatisi inesistenti. Nei mesi successivi constatava il buon andamento degli investimenti sul sito della società; nel dicembre 2024, non riuscendo più a visualizzare i conti né a contattare gli agenti, si avvedeva del raggiro.

La cliente contesta all’intermediario di non aver impedito l’esecuzione delle operazioni, nonostante la sedicente società di trading risultasse segnalata come truffaldina anche a livello europeo. Chiede la restituzione di euro 95.000,00 oltre al risarcimento dei danni. La banca eccepisce che i bonifici sono stati volontariamente disposti, con autenticazione a due fattori e dal dispositivo abituale della cliente, e che nessuna responsabilità può esserle ascritta.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dalla ricostruzione dei fatti e rileva che la ricorrente ha volontariamente disposto i bonifici oggetto di contestazione, agendo nella prospettiva di conseguire un guadagno tramite l’investimento. La fattispecie non è quindi riconducibile alle operazioni “sotto dettatura”, ma a un’operatività posta in essere direttamente dalla cliente sulla base dei rendimenti prospettati (cfr. Collegio di Roma n. 7343/2024).

La truffa in esame si pone, secondo il Collegio, all’esterno — anzi a monte — del processo di autorizzazione e autenticazione dei pagamenti, non vulnerando né riguardando il sistema di sicurezza del prestatore di servizi di pagamento (cfr. Collegio di Roma n. 2879/2024). In casi analoghi i Collegi hanno osservato che l’intermediario non può che considerare autorizzato il pagamento effettuato personalmente, non avendo alcuna possibilità di accorgersi della truffa (cfr. Collegio di Roma n. 12307/2023 e Collegio di Milano n. 13578/2023). Le operazioni compiute sulla base di un consenso viziato dal raggiro non si configurano come non autorizzate, con la conseguenza che resta preclusa l’applicabilità degli artt. 10 ss. del d.lgs. n. 11/2010 (cfr. Collegio di Milano n. 13667/2022 e Collegio di Bologna n. 273/2023).

Nel caso concreto non emerge alcun contributo causale dell’intermediario alla realizzazione della frode. Quanto all’asserita segnalazione della società beneficiaria, che avrebbe dovuto imporre un blocco preventivo, il Collegio rileva che l’assunto difetta di riscontro probatorio e va disatteso. La domanda principale di ripetizione dell’intero importo non può, dunque, essere accolta.

Sull’ulteriore istanza risarcitoria, il Collegio osserva che incombe sulla ricorrente l’onere di provare il danno asseritamente patito. Tale danno non può consistere in meri disappunti o perdite di tempo, dovendo risultare dalla documentazione la ricorrenza di un pregiudizio serio, conseguenza immediata e diretta della condotta contestata (cfr. Collegio di Roma n. 4568/2016). La pretesa è priva di valide evidenze probatorie sia nell’an sia nel quantum e non è meritevole di accoglimento. Dal rigetto delle domande principali segue il mancato accoglimento delle istanze accessorie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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