Rimborso anticipato e penale di estinzione secondo costo ammortizzato (ABF Collegio di Roma n. 3622 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito comprensiva dei costi up-front, da ridursi secondo il criterio del costo ammortizzato determinato in base alla curva degli interessi, e dei costi recurring, da ridursi secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis). Le parti possono derogare a tali criteri con apposita clausola contrattuale, purché comprensibile e proporzionata. La penale di estinzione anticipata è ammessa nei limiti dell’art. 125-sexies, comma 3, TUB, ma va parametrata all’importo effettivamente rimborsato in anticipo, al netto degli ulteriori abbuoni dovuti. Se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a € 10,00, il ricorso è respinto per la soglia di rilevanza delle decisioni arbitrali.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto un finanziamento nel 2019, estinto anticipatamente a luglio 2025 in corrispondenza della rata n. 75 su 120. Dopo aver esperito il reclamo, si è rivolto all’ABF chiedendo il rimborso di € 733,86 a titolo di spese di istruttoria e oneri di distribuzione, calcolati con il criterio del pro rata temporis, la restituzione della penale di estinzione anticipata di € 125,47 e il rimborso delle spese legali.

L’intermediario ha eccepito in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, qualificandosi come mero cessionario del credito. Nel merito ha offerto a titolo compositivo € 334,39, comprensivi del contributo di € 20,00, con evidenza del bonifico.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha respinto l’eccezione preliminare richiamando l’art. 125-septies TUB e le Disposizioni della Banca d’Italia sulla trasparenza: in caso di cessione del credito il consumatore può opporre al cessionario tutte le eccezioni vantabili verso il cedente, anche in deroga all’art. 1248 c.c., per garantirgli l’integrale mantenimento del livello di tutela originario.

Nel merito, il Collegio ha qualificato le spese di istruttoria e gli oneri rete distributiva come costi up-front, richiamando la propria precedente decisione sulla medesima fattispecie contrattuale. Ha quindi applicato il criterio del costo ammortizzato in luogo del pro rata temporis invocato dal ricorrente, pervenendo a un rimborso teorico di € 314,39, interamente assorbito dall’offerta già versata dall’intermediario.

Quanto alla penale di estinzione anticipata, il Collegio ha verificato che la durata residua superava l’anno e il debito residuo i € 10.000, sicché non ricorreva alcuna ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo. Parametrando la commissione all’importo effettivamente rimborsato in anticipo, al netto degli ulteriori abbuoni, ha ricalcolato l’indennizzo massimo in € 122,33, con un’eccedenza dovuta di soli € 3,14.

Poiché l’importo complessivamente dovuto risultava inferiore alla soglia di € 10,00, il Collegio ha respinto il ricorso. Ha inoltre escluso il rimborso delle spese legali, trattandosi di controversia ripetitiva che non richiede il ministero di un professionista.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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