Non luogo a deliberare senza verifica del controllo pubblico e per atto già eseguito (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 16 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti dichiara il non luogo a deliberare sull’istanza di parere ex art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175 del 2016 quando l’atto deliberativo trasmesso dall’amministrazione pubblica non rechi elementi idonei a comprovare la riconducibilità dell’operazione alla fattispecie dell’acquisto di partecipazioni indirette per il tramite di società a controllo pubblico, ovvero quando l’operazione stessa risulti già eseguita. La carenza istruttoria non può essere colmata d’ufficio dalla Corte. In caso di operazioni indirette, il controllo deve precedere il momento in cui il socio pubblico esprime la propria posizione in assemblea, atto che esaurisce il ruolo dell’amministrazione nella società controllata.
Il Fatto
Il Politecnico di Milano trasmetteva alla Corte dei conti l’estratto della delibera del 28 aprile 2026 del proprio Consiglio di Amministrazione, con la quale veniva ratificata l’autorizzazione alla società consortile NBFC s.c.a.r.l., direttamente partecipata dall’Ateneo, ad acquisire una partecipazione del 3,47 per cento nel capitale di una società operante nel settore della biodiversità, mediante sottoscrizione di un aumento di capitale, per un investimento di circa 1,2 milioni di euro finanziato da progetti PNRR. La ratifica era intervenuta a seguito dell’assemblea della NBFC del 17 aprile 2026, nel corso della quale il rappresentante dell’Ateneo, munito di delega, aveva già espresso il voto favorevole all’operazione, non essendovi stati i tempi tecnici per una preventiva istruttoria.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni riunite hanno preliminarmente ricordato che la competenza a conoscere degli atti deliberativi degli Atenei, in materia di partecipazioni societarie, trova fondamento nel principio di diritto statuito con la deliberazione n. 16/QMIG/2022, in ragione della natura di partenariato esteso e della pluralità di enti pubblici coinvolti. Hanno altresì precisato che il controllo ex art. 5 TUSP è finalizzato a verificare la conformità dell’atto ai parametri di legge, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
La Corte ha tuttavia rilevato che l’operazione prospettata si configurava a struttura indiretta, ossia realizzata tramite una società partecipata dall’amministrazione deliberante. Tale tipologia di acquisto è assoggettata al controllo solo quando integra la nozione di partecipazione indiretta di cui all’art. 2, comma 1, lettera g), TUSP, ossia quando l’acquisto avviene per il tramite di una società a controllo pubblico, secondo la definizione delle lettere b) e m) del medesimo articolo, come precisato dalla più recente giurisprudenza contabile e amministrativa, che ha distinto tale nozione da quella di società a mera partecipazione pubblica.
L’atto deliberativo esaminato non conteneva alcun elemento idoneo a dimostrare la sussistenza di una relazione di controllo pubblico tra l’Ateneo e la NBFC, presentando anzi un’impostazione internamente contraddittoria: da un lato, la società dichiarava di voler assolvere direttamente agli oneri di cui all’art. 5 TUSP, in ragione della frammentazione della propria compagine sociale; dall’altro, l’amministrazione trasmetteva comunque la delibera di ratifica alla Corte, presupponendo la sussistenza del controllo. Tale carenza istruttoria non poteva essere colmata d’ufficio, rendendo la richiesta di parere non procedibile.
In via ulteriormente ostativa, la Corte ha osservato che l’operazione risultava già eseguita: l’assemblea della NBFC, nella quale il rappresentante dell’Ateneo aveva espresso il voto favorevole, si era tenuta in data antecedente alla delibera di ratifica. L’atto di ratifica, intervenendo successivamente al compimento dell’attività che intende sanare, con efficacia retroattiva, preclude l’esercizio del controllo preventivo, che deve collocarsi nel momento di passaggio tra la fase pubblicistica e quella privatistica. Conclusivamente, le Sezioni riunite hanno dichiarato il non luogo a deliberare, disponendo la trasmissione della deliberazione all’Ateneo.
Nota della Redazione
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