Tardiva esecuzione non elide interessi sulle spese legali in ottemperanza (TAR Lombardia n. 1724 del 07.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il tardivo adempimento dell’amministrazione all’obbligo di pagamento del capitale e delle spese legali non esaurisce l’obbligazione derivante dal giudicato, restando dovuti gli interessi legali maturati sulle somme liquidate fino al saldo effettivo. L’inerzia serbata dopo la scadenza del termine dilatorio di centoventi giorni integra inottemperanza e legittima l’ordine di pagamento con assegnazione di un nuovo termine, anche in assenza di contestazione dell’an e del quantum da parte dell’amministrazione costituita. Il ricorso è pertanto fondato nei limiti dell’obbligo accessorio, con conseguente cessazione della materia del contendere quanto alle somme già corrisposte.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere a una docente il beneficio economico annuo della carta elettronica per l’aggiornamento professionale, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, oltre alle spese di lite liquidate in favore del difensore antistatario.
La sentenza, passata in giudicato, veniva notificata al Ministero in via telematica e da tale data decorreva il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Decorso inutilmente il termine, i ricorrenti proponevano ricorso per ottemperanza, chiedendo l’erogazione della carta per l’importo complessivo maturato, il pagamento delle spese e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero eseguiva parzialmente il titolo, corrispondendo la carta elettronica per il valore dovuto e i compensi liquidati, senza però versare gli interessi legali maturati su tali somme.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il presupposto del rimedio: il titolo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato, con conseguente decorrenza del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento. La sua scadenza senza adempimento integra il presupposto dell’art. 114 cod. proc. amm. e apre la strada al giudizio di ottemperanza.
La questione si concentra sull’oggetto residuo dell’obbligo. Le dichiarazioni della parte ricorrente, non contestate, dimostrano che l’amministrazione ha corrisposto il capitale e le spese solo in data successiva, senza liquidare gli interessi legali maturati sulle spese dal momento della pubblicazione della sentenza fino al saldo. Il Ministero, costituito con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione sul punto.
Da ciò deriva che il credito accessorio non è contestato nell’an né nel quantum. Il Collegio dichiara quindi l’inottemperanza limitatamente agli interessi e assegna all’amministrazione il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
Quanto alle somme già versate in favore della docente, il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse alla pronuncia su quel segmento della pretesa. Sulle spese del giudizio il Collegio applica il criterio della soccombenza, compensando per metà in ragione dell’adempimento tardivo e liquidando l’importo residuo in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.