Riparto di giurisdizione sul rimborso Covid alle strutture accreditate (TAR Lombardia n. 1721 del 07.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative alla quantificazione del finanziamento dovuto alle strutture sanitarie private accreditate, in applicazione dei criteri regionali di remunerazione delle prestazioni Covid, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. In tali fattispecie non viene in rilievo l’esercizio di un potere autoritativo della pubblica amministrazione, ma una mera determinazione del corrispettivo all’interno di un rapporto di credito-debito, accertabile sulla base di elementi certi o determinabili. Resta invece devoluta al giudice amministrativo l’impugnazione dei criteri generali di remunerazione, ove si contesti il corretto uso del potere discrezionale nella loro determinazione. Il riparto si fonda sul petitum sostanziale, desunto dalla causa petendi e dal rapporto giuridico dedotto, non dalla prospettazione della parte.

Il Fatto

La ricorrente è ente gestore di un ospedale classificato, struttura privata accreditata e a contratto con l’ATS competente. Nel 2020 la struttura ha ricoverato un numero rilevante di pazienti affetti da Covid-19, in area medica e in parte transitati in terapia intensiva.

Dopo l’adozione dei provvedimenti regionali che hanno approvato e poi rettificato le assegnazioni relative all’incremento tariffario per il 2020, la società ha impugnato la delibera regionale che fissa i criteri di valorizzazione, il decreto applicativo e la successiva delibera di rielaborazione, lamentando l’omessa o parziale valorizzazione di vari gruppi di ricoveri. La Regione ha eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso e, nel merito, l’infondatezza. In sede di replica la ricorrente ha prospettato dubbi sulla giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le censure rivolte alla delibera che fissa i criteri, ritenendole infondate e prescindendo, in applicazione del principio della ragione più liquida, dalle eccezioni di rito. Le doglianze erano state proposte al buio, non essendo evincibili dai provvedimenti impugnati le ragioni delle discrasie tra i dati della struttura e quelli considerati dall’amministrazione.

Solo con la documentazione depositata in vista dell’udienza la Regione ha chiarito, ricovero per ricovero, le modalità di calcolo e le ragioni delle esclusioni. A fronte di ciò, incombeva sulla ricorrente l’onere di dimostrare l’effettiva applicazione dei criteri censurati. La difesa ha invece riconosciuto che le doglianze avverso la delibera sui criteri venivano meno.

Il Collegio valorizza il comportamento processuale delle parti quale argomento di prova, richiamando il principio desumibile dall’art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 39 c.p.a., e dall’art. 64, comma 4, c.p.a., nel senso recepito dalla giurisprudenza amministrativa citata. Su questa base dichiara infondate le censure di violazione di legge e eccesso di potere avverso i criteri regionali.

Quanto al decreto applicativo e alla delibera di rettifica, il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione. Il riparto si determina sulla base del petitum sostanziale, identificato in funzione della causa petendi e del rapporto giuridico dedotto, secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte richiamato. Poiché i rapporti tra ATS e strutture private conservano natura concessoria, spettano al giudice amministrativo le controversie relative, ad eccezione di quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, di contenuto meramente patrimoniale.

Nel caso concreto le censure investono il calcolo del finanziamento dovuto in applicazione dei criteri, attività ascrivibile alla giurisdizione ordinaria, non la valutazione del corretto uso del potere nella fissazione dei criteri. La pretesa al pagamento dei maggiori importi può essere direttamente accertata dal giudice ordinario. Il Collegio applica quindi la translatio iudicii ex art. 11, comma 2, c.p.a., con conservazione degli effetti della domanda originaria ove riproposta nei termini. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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