Intermediazione finanziaria, obblighi informativi e nesso causale (Cass. civ. Sez. I n. 12845 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di intermediazione finanziaria, l’intermediario che ometta gli obblighi informativi sui titoli collocati non si esonera dall’inadempimento addossando al cliente la propria propensione al rischio o la pregressa esperienza in operazioni rischiose, permanendo l’obbligo di piena informazione su natura, rendimento e caratteristiche del titolo. Il riscontrato inadempimento ingenera una presunzione legale di sussistenza del nesso causale tra inadempimento e danno patito dall’investitore, superabile solo con prova contraria della banca che abbia ad oggetto fatti idonei a deviare la catena causale derivante dall’asimmetria tra le parti, non la generica propensione al rischio desunta da scelte pregresse. Sul piano processuale, non integra il vizio di omessa pronuncia la mancata statuizione espressa sull’inammissibilità dei motivi d’appello per genericità, quando il gravame sia comunque deciso nel merito; il mancato apprezzamento di una deposizione testimoniale non assorge a omesso esame di fatto storico decisivo.

Il Fatto

Due risparmiatrici convenivano in giudizio la banca, chiedendo la declaratoria di nullità o l’annullamento dell’acquisto di obbligazioni, in alternativa il risarcimento del danno, per la somma versata per l’investimento. Il Tribunale di Milano rigettava integralmente le domande.

La Corte di appello di Milano accoglieva il gravame, accertando la carenza informativa della banca sulle caratteristiche dei titoli e sul rischio dell’emittente. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, articolati su asserita genericità dell’appello, errata distribuzione dell’onere probatorio, violazione delle norme sul TUF e sul regolamento Consob, e omesso esame di prove testimoniali.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta tutti i motivi. Sul primo, relativo alla dedotta omessa pronuncia sull’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi, osserva che il vizio non ricorre quando la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione del motivo: la Corte di merito ha esaminato nel merito il gravame e ha quindi implicitamente disatteso l’eccezione. Il vizio sussiste solo in caso di totale pretermissione di un punto indispensabile alla soluzione del caso concreto, evenienza esclusa dalla pronuncia impugnata.

Sul secondo motivo, concernente l’onere della prova, la Corte ricorda che in tema di intermediazione finanziaria l’intermediario assolve l’obbligo informativo quando raccolga preventivamente il profilo finanziario dell’investitore e gli sottoponga schede con la specifica e separata indicazione della rischiosità e dell’inadeguatezza dell’operazione. In caso di contestazione del cliente, grava sull’intermediario l’onere di provare, con ogni mezzo, che le informazioni siano state fornite o non fossero dovute.

La Corte ribadisce il principio centrale: l’inadempimento agli obblighi di adeguata informazione ingenera una presunzione legale del nesso causale tra inadempimento e danno, suscettibile di prova contraria da parte dell’intermediario. Tale prova non può risolversi nella dimostrazione della generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte pregresse, dovendo avere ad oggetto la sopravvenienza di fatti idonei a deviare la catena causale derivante dall’asimmetria tra le parti.

Sul terzo motivo, la Corte ribadisce che l’intermediario non è esonerato dagli obblighi informativi neppure in presenza di un investitore aduso a operazioni rischiose, permanendo l’obbligo di piena informazione sulla natura e sulle caratteristiche del titolo; al riguardo resta irrilevante ogni valutazione di adeguatezza dell’investimento.

Sul quarto motivo, dichiarato inammissibile, la Corte precisa che il mancato apprezzamento di una deposizione testimoniale non integra l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, e che la doglianza sulla violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello suo proprio. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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