Estinzione anticipata cessione del quinto: rimborso integrale costi up front e recurring (ABF Collegio di Palermo n. 1397 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima del 25 luglio 2021, il consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Per i costi recurring si applica il criterio della proporzione lineare; per i costi up front, in mancanza di una diversa previsione pattizia conforme a proporzionalità, il criterio è determinato in via integrativa secondo equità, seguendo la curva degli interessi. Sono invece non ripetibili gli oneri fiscali, mentre le commissioni destinate a remunerare mediatori e agenti in attività finanziaria sono rimborsabili, perché la pattuizione che ne è a monte è res inter alios acta rispetto al cliente. La pendenza di un rinvio pregiudiziale alla CGUE non giustifica la sospensione del procedimento ABF.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato con l’intermediario un contratto di finanziamento dietro delegazione di pagamento, con estinzione anticipata nel 2023 alla rata 49 di 120. Contestava il criterio di calcolo adottato in sede di conteggio estintivo, assumendo che non fosse quello proporzionale ratione temporis, e chiedeva il rimborso di complessivi € 1.134,34 a titolo di commissioni di intermediazione e spese di istruttoria, oltre interessi legali.

L’intermediario chiedeva la sospensione del procedimento, in ragione di alcuni rinvii pregiudiziali alla CGUE sollevati da uffici giudiziari sulla interpretazione dell’art. 16 della Direttiva 2008/48/CE. Nel merito eccepiva la non rimborsabilità delle commissioni istantanee e delle spese di intermediazione e assumeva di avere già restituito quanto dovuto.

La motivazione del Collegio

La prima questione è processuale. Il Collegio esclude che sussista un potere-dovere di sospensione. L’art. 267 TFUE non impone al giudice diverso dal rimettente di attendere la decisione della Corte, e l’art. 278 TFUE esclude l’effetto sospensivo dei ricorsi. L’obbligo di sospensione, ricavato dall’art. 23 dello Statuto della CGUE, riguarda il solo giudice a quo. A maggior ragione nei procedimenti ADR, dove l’art. 8 della direttiva 2013/11/UE impone di comunicare l’esito entro 90 giorni di calendario, prorogabili di altri 90 in caso di particolare complessità. La sospensione generalizzata vulnererebbe il principio di celerità, tanto più che le decisioni ABF non sono vincolanti. Le Disposizioni ABF prevedono la sospensione solo in ipotesi specifiche, non ricorrenti nella specie.

Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 125 sexies TUB, come modificato dall’art. 11 octies del D.L. n. 73/2021, prevede il rimborso proporzionale alla vita residua di interessi e di tutti i costi del costo totale del credito, escluse le imposte. Per i contratti anteriori resta applicabile la disciplina previgente. La Corte costituzionale n. 263/2022 ha dichiarato illegittimo l’art. 125 sexies TUB limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia”, così consentendo di accogliere il contenuto conforme alla sentenza CGUE C-383/2018 Lexitor.

Il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019: il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Per i costi istantanei, in mancanza di diversa previsione pattizia proporzionale, il criterio è determinato in via integrativa secondo equità; per costi recurring e oneri assicurativi restano fermi gli orientamenti consolidati. L’orientamento è confermato anche dopo la conversione del D.L. n. 104/2023, che ha modificato l’art. 11 octies.

Quanto alla sentenza CGUE C-555/2021 Unicredit Bank Austria, il Collegio ritiene che non superi Lexitor: essa riguarda la direttiva 2014/17/UE, sui crediti immobiliari, e non la direttiva 2008/48/CE. Non è quindi condivisibile la tesi di un’applicazione generale. Né l’art. 6 bis del D.P.R. n. 180/1950 deroga alle norme del TUB: il rinvio formale richiama anche le pronunce della CGUE e della Consulta, e le istruzioni applicative devono adeguarsi alle norme imperative.

Il Collegio accoglie in parte il ricorso e riconosce il diritto al rimborso di € 714,92, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Rigetta l’eccezione sulla non rimborsabilità delle spese di istruttoria, qualificate come costi up front e rimborsabili secondo la curva degli interessi, dedotti gli oneri fiscali. Disattende anche l’eccezione sui costi di intermediazione: la fonte del credito è l’indebito e legittimato passivo è l’accipiens, cioè l’intermediario che ha ricevuto il pagamento. Le commissioni destinate a mediatori e agenti non sono equiparabili agli oneri erariali, non ripetibili in quanto dovuti per legge. Dispone infine il contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e il rimborso di € 20,00 al ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 125-sexies TUB

Tutte le 602 sentenze sull'art. 125-sexies TUB

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *