L’obbligo di interrogatorio preventivo è derogabile con motivazione ricavabile dal contesto (Cass. pen. Sez. I n. 26290 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., la regola è l’anticipazione dell’interrogatorio e l’eccezione è l’interrogatorio posticipato, con conseguente onere di motivazione in ordine alle condizioni che consentono di derogare alla regola generale. Tale obbligo di motivazione non impone una specifica collocazione topografica né la menzione esplicita della norma, potendo la ragione della deroga ricavarsi dal corpus del provvedimento. Non esercita un vietato potere integrativo della motivazione, ai sensi dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il Tribunale del riesame che individui nel provvedimento genetico l’argomentazione asseritamente omessa e la faccia propria, integrandola con le proprie considerazioni. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della fattispecie di cui all’art. 415-bis cod. pen. per asserito difetto dei requisiti della decretazione d’urgenza, essendo il sindacato limitato all’evidente carenza di straordinarietà e urgenza.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza del 31 dicembre 2025, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal G.i.p. del Tribunale di Latina all’indagato per il reato di cui all’art. 415-bis cod. pen., accogliendo parzialmente il gravame quanto alla misura riferita al reato di cui all’art. 337 cod. pen.

Avverso tale provvedimento l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione degli artt. 125, comma 3, 291, comma 1-quater, e 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., per omessa motivazione sulla non necessità dell’interrogatorio preventivo, e con il secondo motivo la violazione dell’art. 415-bis cod. pen., per non configurabilità della condotta contestata in ragione della condizione di detenzione in cella.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo dell’omessa motivazione sui presupposti che giustificano la deroga all’interrogatorio preventivo. Il provvedimento impugnato richiama la motivazione del G.i.p. in punto di esigenze cautelari, indicando, in relazione al pericolo di reiterazione, i continui atteggiamenti di violenza e sopraffazione posti in essere dall’indagato.

Da tale struttura argomentativa il Tribunale del riesame ha tratto la ragione per cui, nel caso concreto, si è ritenuto di operare in senso opposto rispetto alla regola codificata. La Corte osserva che, fermo l’obbligo di motivazione, non esiste un correlativo obbligo di dare alla stessa una precisa collocazione topografica né di menzionare esplicitamente l’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., ben potendo la ragione della deroga essere ricavata dal corpus del provvedimento.

La Corte ricostruisce il meccanismo normativo: la regola è costituita dall’obbligo di espletare l’interrogatorio anticipato, l’eccezione dall’interrogatorio posticipato. Ne deriva un onere di motivazione in ordine alle condizioni che consentono di derogare alla regola generale. Nella specie, il giudice e il Tribunale hanno ritenuto sussistente un’eccezione, in particolare per l’esigenza cautelare correlata a gravi delitti commessi con uso di armi e altri mezzi di violenza personale, stante il riferimento ai continui atteggiamenti di violenza e sopraffazione.

Quanto al secondo motivo, la Corte richiama la tipizzazione normativa della condotta di rivolta all’interno di un istituto penitenziario. Il Tribunale ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria sulla base degli elementi forniti a sostegno della richiesta di misura, che descrivono condotte di resistenza agli ordini del personale, minacce e ingiurie, lancio di oggetti e materiale incendiato, con chiusura delle porte blindate e blocco della distribuzione della terapia. Le censure del ricorrente tendono a una inammissibile rilettura degli elementi di fatto già valutati in modo non manifestamente incongruo.

Infine, la Corte reputa manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alla scelta della decretazione d’urgenza per l’introduzione della nuova fattispecie. Richiamando la giurisprudenza costituzionale, il sindacato è limitato all’ipotesi di evidente carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e urgenza, non ravvisabile nella specie. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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