L’omesso espletamento della perizia sulla capacità a testimoniare non determina l’inattendibilità della persona offesa minore (Cass. pen. n. 31913 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
La capacità a testimoniare è presunta per ogni persona, ai sensi dell’art. 196 cod. proc. pen., sicché il mancato espletamento della perizia sulla capacità specifica del minore non determina l’inattendibilità della sua deposizione, ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacità. L’accertamento della capacità a testimoniare è distinto dalla valutazione di attendibilità del narrato: la prima è diretta ad appurare l’idoneità a percepire e riferire senza influenze patologiche, la seconda concerne la veridicità del racconto ed è compito esclusivo del giudice di merito, non delegabile a periti, ma soltanto l’accertamento dell’idoneità mentale del teste. Ne consegue che le censure che pretendono una diversa lettura degli elementi probatori, in presenza di una doppia conforme, sono inammissibili in sede di legittimità.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli, aveva confermato la responsabilità dell’imputato per il reato di violenza sessuale aggravata ai danni di una minore, all’epoca dei fatti decenne, rideterminando la pena. L’imputato ricorreva in Cassazione deducendo tre motivi: il primo, la mancata perizia sulla capacità a testimoniare della minore e il mancato vaglio del rischio di contaminazione del narrato; il secondo, l’omessa individuazione dell’esatta modalità esecutiva del reato; il terzo, l’illegittima applicazione delle circostanze aggravanti.

La Motivazione della Corte

La Corte preliminarmente osserva che la sentenza impugnata costituisce una “doppia conforme” statuizione di responsabilità, con la conseguente limitazione dei poteri di cognizione del giudice di legittimità. Non è consentito evocare il travisamento della prova, salvo che il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova inesistente o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale: nel caso in esame, il ricorrente pretenderebbe una diversa valutazione degli elementi probatori, non consentita in questa sede. L’illogicità della motivazione, peraltro, è censurabile solo ove evidente e percepibile ictu oculi.

Quanto al primo motivo, la Corte richiama l’orientamento univoco secondo cui l’idoneità a testimoniare implica la capacità di comprensione e di adeguamento delle risposte, con la conseguenza che solo una situazione di abnorme mancanza di consapevolezza impone accertamenti, che non devono necessariamente avere natura tecnica. Il mancato espletamento della perizia sulla capacità a testimoniare non determina l’inattendibilità della persona offesa, ove non emergano elementi patologici: nel caso di specie, i giudici di merito hanno escluso tali elementi valorizzando le videoriprese dell’incidente probatorio e il corretto funzionamento cognitivo della minore, anche attraverso l’ausilio di una psicologa.

La Corte respinge altresì la doglianza relativa alla contaminazione del narrato, evidenziando che la minore aveva preso l’iniziativa del racconto nell’immediatezza e spontaneamente nei confronti della nonna, soggetto adulto di riferimento, senza essere destinataria di domande suggestive da parte dei genitori. Quanto alla consulenza di parte, essa non è stata allegata al ricorso, con conseguente violazione del principio di autosufficienza.

Il secondo e il terzo motivo sono dichiarati inammissibili in quanto questioni non devolute in grado di appello, ai sensi del combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. Quanto all’aggravante di cui all’art. 609-ter, comma 1, n. 1, cod. pen., la Corte chiarisce che essa non riguarda i rapporti di parentela ma l’aver commesso il fatto nei confronti di persona che non aveva compiuto quattordici anni, mentre l’aggravante dell’abuso di relazioni domestiche è compatibile con il reato di violenza sessuale, non essendo la condotta di abuso di autorità ricompresa nella predetta aggravante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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