Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.: inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20120 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della violazione dell’art. 115 c.p.c. è ammissibile solo ove si denunci che il giudice di merito, in contraddizione espressa o implicita con la norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti. La censura di violazione dell’art. 116 c.p.c. è, invece, ammissibile solo se si allega che il giudice non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento, attribuendo alla prova un valore diverso da quello legale o dichiarando di valutarla secondo canoni diversi. La mera critica all’esercizio del prudente apprezzamento è sindacabile in cassazione, ai sensi del novellato art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti del vizio di motivazione. Resta comunque riservata al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché la scelta delle prove idonee a formare il proprio convincimento.
Il Fatto
La controversia traeva origine dalla domanda proposta dalla lavoratrice nei confronti del datore di lavoro per il pagamento di differenze retributive e spettanze di fine rapporto. Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando il convenuto al pagamento delle somme richieste e al risarcimento del danno contributivo, rigettando le domande riconvenzionali e compensando le spese di lite.
La Corte d’appello, respinto l’appello principale del soccombente, accoglieva l’appello incidentale della lavoratrice, riformando la sentenza di primo grado sulla sola regolazione delle spese processuali. Avverso tale decisione il datore di lavoro proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, tutti incentrati sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato congiuntamente i quattro motivi di ricorso, ritenendoli caratterizzati da evidente connessione. Nel fare ciò, ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. postula la denuncia di un vizio specifico: che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, in contrasto con il principio dispositivo.
Quanto all’art. 116 c.p.c., la Corte ha precisato che la censura è ammissibile solo quando si alleghi che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuire alla prova un valore diverso da quello che il legislatore le riconosce, o dichiarando di valutarla secondo criteri differenti. La semplice doglianza circa un erroneo esercizio del prudente apprezzamento può essere fatta valere solo entro i ristretti limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
Applicando tali principi, la Corte ha rilevato che i motivi di ricorso erano formulati in chiaro contrasto con le suddette regole, non deducendo mai la violazione nei termini ammissibili in sede di legittimità. Le censure, inoltre, non risultavano chiare nella loro struttura argomentativa e miravano, in realtà, a una completa e obiettivamente confusa rivisitazione delle risultanze processuali, operazione non consentita dinanzi al giudice di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, nonché alla corresponsione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nessuna statuizione è stata adottata nei confronti dell’INPS, che non aveva svolto difese in sede di legittimità.
Nota della Redazione
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