Intimazione impugnabile solo per vizi propri non per prescrizione atto presupposto (Cass. civ. Sez. V n. 20578 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’intimazione di pagamento si risolve in un sollecito rivolto al contribuente per ribadire la debenza di un importo già ingiunto con la cartella di pagamento; essa è pertanto impugnabile per vizi propri e non per censure che avrebbero dovuto essere sollevate avverso l’atto presupposto. La prescrizione del credito, non opposta con l’impugnazione della cartella, è improponibile nel giudizio sull’intimazione, restando preclusa dall’irretrattabilità del credito. Ove la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni autonome, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una sola di esse rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le doglianze relative alle altre.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della CTR Campania che aveva rigettato il suo appello, ritenendo prescritta la pretesa fiscale oggetto di un’intimazione di pagamento notificata nel 2013, in relazione al decorso del termine decennale.
La sentenza d’appello era stata in precedenza cassata con rinvio. Il contribuente aveva riassunto il giudizio dinanzi alla CTR, articolando due motivi. L’Agenzia rimaneva intimata e il concessionario della riscossione non si costituiva. La questione approda così alla Corte sul corretto ambito di impugnazione dell’intimazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contesta la violazione dell’art. 78 d.P.R. n. 131 del 1986, per avere la CTR erroneamente valutato il profilo della prescrizione del credito. La Corte lo dichiara inammissibile.
La CTR aveva accertato che la cartella di pagamento era stata correttamente notificata al contribuente nel 2011, con perfezionamento della notificazione a seguito della consegna della raccomandata informativa. Da ciò il giudice regionale aveva tratto l’infondatezza della lamentata omissione di notifica dell’atto presupposto e l’improponibilità dell’eccezione di prescrizione, che avrebbe potuto essere proposta solo impugnando la cartella.
L’approccio è condiviso. L’intimazione di pagamento, risolvendosi in un sollecito che ribadisce la debenza di un importo già ingiunto, si presta ad essere impugnata per vizi propri, non già per profili di censura riferibili all’atto presupposto. Il mezzo proposto finisce quindi per riproporre un aspetto che la CTR aveva respinto sulla base di una statuizione di improponibilità, tesa a stigmatizzare la mancata e tempestiva censura del profilo col veicolo dell’impugnazione della cartella.
La porzione della motivazione d’appello che si sofferma sul merito dell’eccezione di prescrizione costituisce un’ulteriore ratio decidendi, esposta “per completezza”, che si affianca a quella principale. Richiamando l’insegnamento nomofilattico (Cass. n. 5102 del 2024; Cass. n. 11493 del 2018), la Corte rileva che, in presenza di una pluralità di ragioni autonome, l’infondatezza delle censure mosse a una sola di esse rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le doglianze relative alle altre, non potendo queste condurre alla cassazione della decisione.
Il secondo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 384, co. 1, c.p.c. per non essersi la CTR uniformata al principio di diritto, è infondato: alcun principio è stato sovvertito, avendo il giudice del rinvio esaminato proprio la dedotta irretrattabilità del credito, coerentemente con la Cassazione n. 29979 del 2018. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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