Notifica della citazione per revocazione e decorrenza del termine breve per cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 28857 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, tanto per la parte notificante quanto per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione. Ne consegue che la tempestività del ricorso per cassazione va accertata non solo con riguardo al termine lungo dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione. Fa eccezione l’ipotesi in cui il giudice della revocazione, su istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione ai sensi dell’art. 398, comma 4, cod. proc. civ., con effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione.

Il Fatto

Una società semplice impugnava un estratto di ruolo relativo a una cartella emessa per il recupero di un credito d’imposta per aree svantaggiate. La CTP dichiarava inammissibile il ricorso per intempestività, rilevando che la cartella era stata consegnata al soggetto qualificatosi amministratore della società contribuente, circostanza confermata dalla visura camerale.

La CTR della Campania accoglieva il gravame della contribuente, ravvisando una discrasia tra la copia dell’estratto di ruolo inviata dalla società di riscossione e quella depositata in giudizio, e ritenendo necessario l’originale della matrice o la copia della cartella con l’originale della relata di notifica. L’agente della riscossione ricorreva per cassazione con quattro motivi; la società resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la questione di ammissibilità del ricorso, rilevandone la tardività. Il principio richiamato è quello secondo cui la notificazione della citazione per revocazione di una sentenza di appello equivale, per la parte notificante e per quella destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione.

Il Collegio richiama sul punto Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 22220 del 05.09.2019, che enuncia la regola dell’equivalenza, e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15926 del 07.06.2024, che ne precisa l’operatività con effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione. La sospensione del termine ai sensi dell’art. 398, comma 4, cod. proc. civ. è dunque l’unico correttivo all’automatico decorso del termine breve.

Applicando tale principio al caso concreto, la Corte rileva che la contribuente ha notificato in data 28.06.2018 all’agente della riscossione il ricorso per revocazione avverso la stessa sentenza della CTR qui impugnata. Da ciò consegue che il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione scadeva il 27.09.2018, mentre il ricorso risulta notificato solo in data 20.12.2018.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. La Corte rileva infine che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 1778 del 29.01.2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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