L’IRAP non può essere traslata sul dipendente nel calcolo dell’incentivo COVID (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12502 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di incentivi per il personale del Servizio sanitario nazionale impiegato nelle attività di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’IRAP non può essere traslata sul dipendente, sicché qualora quest’ultimo abbia diritto a un emolumento previsto dalla contrattazione collettiva, la somma non può essere ridotta dell’ammontare corrispondente al maggiore onere IRAP. Non assume alcun rilievo il mancato rispetto delle regole di contabilità pubblica, con la sola eccezione dei casi in cui lo stesso si risolva nella violazione di limiti massimi di spesa posti inderogabilmente a carico dell’amministrazione. La previsione di uno stanziamento “al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell’amministrazione” non comporta una corrispondente riduzione pro quota dell’importo spettante ai singoli lavoratori, il quale va determinato tenendo conto della detrazione IRAP da effettuare a monte e non a valle.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bari, confermando la sentenza di primo grado, aveva riconosciuto a una dipendente dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, con mansioni di ausiliaria specializzata, il diritto a percepire, per il periodo dal 15 marzo al 15 maggio 2020, l’incentivo COVID previsto per i lavoratori riconducibili alla Fascia C dell’Accordo Sindacale Regionale del 28.5.2020, quale differenza rispetto a quanto già percepito. La sentenza aveva inoltre stabilito che sugli importi dovuti non dovessero essere effettuate decurtazioni per oneri sociali e IRAP, ritenuti a carico della Pubblica Amministrazione.

Avverso tale decisione, l’ASL ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostenendo la violazione dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 18/2020 e dell’Accordo Sindacale Regionale. La ricorrente ha dedotto che lo stanziamento assegnato era stato determinato al lordo di IRAP e contributi a carico dell’Azienda, la quale doveva pertanto procedere al loro conteggio e alla loro decurtazione, per evitare una duplicazione dell’onere in violazione del principio di contenimento della spesa.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato il quadro normativo di riferimento. L’art. 1, comma 2, d.l. n. 18/2020 prevede che la spesa complessiva per incrementare i fondi incentivanti destinati alla remunerazione delle prestazioni del personale impiegato nel contrasto al COVID-19 è “al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell’amministrazione”. Secondo la Corte, tale previsione non comporta di per sé una corrispondente riduzione pro quota dell’importo spettante ai singoli lavoratori, il quale, secondo l’accordo sindacale, va determinato tenendo già conto della detrazione IRAP, da effettuare a monte e non a valle.

La Corte ha richiamato il principio, già affermato da precedenti pronunce di legittimità (Cass. n. 10402/2025 e Cass. n. 9655/2025), secondo cui l’IRAP non può essere traslata sul dipendente. Ne consegue che, qualora il lavoratore abbia diritto a un emolumento previsto dalla contrattazione collettiva, la somma non può essere ridotta dell’ammontare corrispondente al maggiore onere IRAP. Non può assumere alcun rilievo il mancato rispetto delle regole di contabilità pubblica, con la sola eccezione dei casi in cui lo stesso si risolva nella violazione di limiti massimi di spesa posti inderogabilmente a carico dell’amministrazione.

La Corte ha inoltre dichiarato la censura relativa alla violazione dell’accordo sindacale inammissibile, in quanto non si verte in ipotesi di contrattazione collettiva nazionale e la ricorrente non ha indicato le regole di ermeneutica contrattuale che sarebbero state violate dal giudice di merito. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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